Per comprendere quale possa essere l’esito della stagione di serie B 2024-25, segnatamente alle squadre che debbano retrocedere e quelle che abbiano titolo a disputare i playout, occorre soffermarsi su alcuni aspetti normativi e l’interpretazione degli stessi oltre che a precedenti giurisprudenziali.
La Salernitana, tramite i suoi qualificati professionisti, avvocati Francesco Fimmanò e Rino Sica, ha approntato un ricorso che proverà a smontare la tesi della Lega di serie B che ad oggi resta sulle note posizioni assunte nella giornata di domenica 18 maggio, nell’immediata vigilia dell’andata playout Salernitana-Frosinone.
Andiamo ad analizzare i punti salienti di detto ricorso. Nell’immediatezza del provvedimento di rinvio della Lega, la Salernitana ha inviato diffida al predetto organo evidenziando l’illegittimità del provvedimento in quanto non vi era, allo stato, alcuna sentenza che abbia comportato una penalizzazione a società calcistiche, ma la comunicazione soltanto di una mera intenzione della Procura Federale – organo terzo rispetto alla Lega – di procedere ad una richiesta sanzionatoria a carico di società iscritta al campionato di serie B. La Salernitana richiamava l’articolo 34 del decreto legge 75 del 22 giugno 2023 nel quale, al comma 1, è scritto che “nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l’impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l’effetto di mutare la classifica finale, il Coni e le federazioni sportive adeguano i propri statuti e regolamenti con l’obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva”.
Quindi i playout andavano disputati e poi eventualmente la classifica sarebbe stata riiscritta all’esito dell’esaurimento di tutti i gradi della giustizia sportiva. A Tale diffida la Lega ha replicato sostenendo invece che il secondo comma del medesimo art. 34 consentirebbe quanto fatto da essa perché tale comma prevede le eccezioni al primo comma, ovvero “le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro”.
Quindi in parole povere per la Lega, grazie al secondo comma, sarebbe possibile applicare punti di penalizzazione prima della fine dei gradi giustizia perché il Brescia (questa è la società mai menzionata nel provvedimento della Lega ma nota) avrebbe omesso il pagamento di “imposte”, richiamate dal secondo comma.
Tra i numerosi motivi di ricorso della Salernitana parrebbe che vi sia anche una replica alla predetta posizione della Lega. Ovvero gli avvocati Fimmanò e Sica sosterrebbero a ragion veduta che innanzitutto la deroga prevista dal secondo comma riguarderebbero sanzioni inflitte (e nel caso in specie allo stato non vi è nemmeno il deferimento del Brescia) e che, sempre nel caso che ci riguarda, la vicenda non riguarderebbe il mero mancato “pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro” ma una vicenda ulteriore in quanto ciò sarebbe avvenuto con la compensazione di crediti inesistenti. E’ evidente che in tale fattispecie non si tratterebbe solo di un mero inadempimento per indisponibilità per il quale è prevista una sanzione fissa e predeterminata per mera omissione di pagamento, ma un illecito ben più grave il cui effetto è anche il mancato pagamento ma non solo quello. Per consentire la comprensione anche ai non giuristi, in pratica la Salernitana sosterrebbe che nel caso che riguarda il Brescia la squadra lombarda non si sarebbe limitata a non pagare imposte ma l’avrebbe fatto con un comportamento ben più grave ed ulteriore rispetto ad un mancato pagamento d’imposte perché si sarebbe avvalso di crediti inesistenti. Pertanto, l’eccezione prevista dal secondo comma – di cui si vorrebbe avvalere la Lega per giustificare in diritto il proprio provvedimento – non sarebbe applicabile al caso in ispecie.
Inoltre pare che tra i motivi di ricorso la Salernitana abbia anche richiamato un precedente del Tar in una fattispecie analoga, ove tale organo considerò che “è necessario preservare le condizioni sportive ed agonistiche della squadra per sostenere le partite di playout, che non possono avvenire nell’imminenza dei nuovi campionati di calcio”. Nell’ipotesi in cui la Lega insistesse nelle proprie posizioni si verificherebbe esattamente la situazione stigmatizzata dal Tar.
Il ricorso dovrebbe essere depositato nella giornata di oggi 20 maggio in quanto oggi scadono i termini per il Collegio di Garanzia.