Il Collegio di Garanzia del CONI, al quale la Salernitana si era rivolto al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento della Lega con il quale si era deliberato il rinvio dei playout, nell’emettere il provvedimento di rigetto dell’istanza cautelare avrebbe commesso un grave errore formale.
Gli Avvocati Fimmanò e Sica, legali della Salernitana, nel ricorso avevano espressamente e correttamente intestato lo stesso alla Sezione Ammissione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche. Ma il Presidente del Collegio di Garanzia invece assegnava il ricorso alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia. Anche la Sampdoria, che spiegava intervento nella procedura, intestava il proprio atto nella medesima maniera in cui lo aveva fatto la Salernitana. Tale competenza funzionale della Sezione è inderogabile.
Oltretutto il procedimento previsto per la “Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche” ha tempi che devono essere compatibili con le tempistiche dell’inizio della nuova stagione. La Prima sezione non ne ha tenuto conto fissando l’udienza al 10 giugno quando le esigenze della Salernitana saranno compromesse. Per tali motivi la Salernitana ha chiesto di riassegnare il ricorso alla sezione effettivamente competente, con fissazione dell’udienza di merito ad una data più vicina.
L’errore del Collegio di Garanzia sarebbe grossolano. E giungerebbe dopo che tifosi, addetti ai lavori e giuristi hanno espresso già il noto sdegno per il “papocchio” perpetrato dalla Lega B. A questo punto, gli scenari sono i seguenti: o il Collegio di Garanzia accoglie l’istanza di riassegnazione di sezione facendo giudicare il ricorso dalla sezione competente (ammettendo il proprio errore e facendo una pessima figura) o non lo fa e in tal caso la Salernitana potrebbe immediatamente adire il Tar (iniziativa che avrebbe altrimenti potuto adottare solo al termine dei gradi di giustizia sportiva).
E bisogna dire che i legali della Salernitana nutrono fiducia nella giustizia del tar il quale, a differenza della giustizia sportiva che tende ad avallare il modus operandi di lega e figc, valuta in maniera più consona i principi generali del nostro ordinamento, quale per esempio quello del “tempus regit actum”, pur espresso dalla Salernitana nel suo ricorso, ovvero che il provvedimento di differimento dei playout della Lega è intervenuto in un momento in cui non vi era né una sentenza contro il Brescia né tantomeno un deferimento della società lombarda. Qualora la Salernitana adisse il Tribunale Amministrativo, quest’ultimo dovrebbe dunque giudicare su quello che era lo stato dei fatti e degli atti al 18 maggio 2025.