Come è noto, l’art. 379 del Codice della Crisi ha modificato l’art. 2477 del codice civile che ai commi 2 e 3 prevede per Srl e Cooperative, per queste ultime vale il richiamo di cui all’art. 2543 del codice civile, l’obbligo della nomina di un organo di controllo – collegiale o monocratico o del revisore – nei seguenti casi:
1) la società è tenuta alla redazione del Bilancio consolidato;
2) la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
3) la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Con precipuo riferimento al punto 3, l’assemblea dei soci che approva il bilancio di esercizio in cui vengono superati detti limiti deve provvedere, nel termine di 30 giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.
In caso di mancata nomina da parte dell’assemblea, il medesimo art. 2477, comma 5 del codice civile stabilisce che alla nomina provveda il Tribunale competente, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o … su segnalazione del Conservatore.
Infatti, a partire dal mese di giugno gli uffici preposti delle Camere di Commercio stanno effettuando dei controlli, con riferimento ai bilanci depositati dalle aziende iscritte, per le annualità 2022 e 2023.
Là dove emerge il superamento dei suddetti limiti, di cui all’art. 379 del Codice della Crisi (almeno uno in ciascun anno), senza aver provveduto alla nomina dell’organo di controllo o se quest’ultimo risulta nominato ma scaduto e non rinnovato, l’Ente camerale invita a provvedere alla nomina e/o riconferma dell’organo di controllo o del revisore e a richiederne l’iscrizione nel Registro delle Imprese entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di avvio del procedimento.
Le modalità di iscrizione dell’organo di controllo o del revisore sono quelle consuete:
- Invio di apposita pratica telematica, mod. S2 ed intercalare P per ciascuno dei sindaci o per il revisore, recante la firma digitale del legale rappresentante e allegata la copia informatica del verbale di nomina conforme all’originale, così come trascritto sul libro dei verbali.
Nel verbale di nomina, poi, sono indicati:
- I motivi che rendono obbligatoria la nomina dell’Organo di controllo;
- I dati anagrafici del Revisore o dei Revisori, in caso di Organo collegiale;
- Il compenso annuo lordo;
- La durata triennale dell’incarico, fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2027;
Nel verbale di nomina, poi, il Revisore o i Revisori dichiarano di accettare la carica conferita e, cosa ancora più importante, l’assenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità.
Precisazione Una volta effettuata con successo l’iscrizione presso l’Ente camerale, nella visura ordinaria della società e precisamente al punto 5. “Sindaci, membri organo di controllo”, per ogni revisore sarà indicato:
- L’indirizzo di residenza;
- La carica ricoperta (Es. Revisore unico);
- Data atto di nomina;
- Data iscrizione;
- Durata in carica (Es. fino approvazione del bilancio al 31/12/2027);
- Data presentazione carica;
- Numero e data d’iscrizione nel registro dei revisori legali;
- Ente di appartenenza (Es. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE)
La C.C.I.A.A., diversamente, avvisa le aziende inadempienti che decorso inutilmente il suddetto termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nell’albo camerale on line, la stessa inoltrerà apposita segnalazione al competente Tribunale ai fini della nomina d’ufficio dell’organo di controllo o del revisore.
L’organo amministrativo societario, in ottemperanza alla novella di cui al 3 comma dell’art. 2400, acquisita l’informazione della nomina d’ufficio da parte del Tribunale competente, è tenuto a richiederne l’iscrizione al Registro delle Imprese nel termine di trenta giorni, pena l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 cc.