L’obbligo di assicurare la copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali è stato introdotto dall’articolo 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), poi differito con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024).
Le scadenze per l’adeguamento sono state posticipate dal Decreto Legge n. 39/2025, con date diverse a seconda della dimensione dell’impresa.
La scadenza per l’adeguamento è stata più volte differita: prima dal Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024, ora convertito), e poi dal D.L. 39/2025. Le nuove date sono:
- Grandi imprese: obbligo dal 31 marzo 2025, con decorrenza sanzionatoria da metà 2025;
- Medie imprese: slitta al 1° ottobre 2025;
- Piccole imprese e micro-imprese: posticipato al 31 dicembre 2025;
- Pesca e acquacoltura: rinvio al 31 dicembre 2025.
La nuova normativa si applica a tutte le imprese (commercianti, artigiani, industriali) sia con sede legale in Italia, che ad imprese con sede legale all’estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione in Camera di Commercio.
sono esclusi da questo adempimento:
- le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.
- Le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- i professionisti (avvocati, medici, architetti, ecc.).
Sotto il profilo oggettivo l’obbligo di assicurare:
– riguarda i beni individuati dall’art. 2424 comma 1 del codice civile, che sono le immobilizzazioni materiali ammortizzabili rinvenibili nella sezione dell’Attivo dello stato patrimoniale, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;
– copre i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto almeno “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. L’inosservanza, quindi, rende la domanda di agevolazione inammissibile.
Il 18 giugno 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato “per primo” un decreto con la lista delle misure di sua competenza che richiedono la polizza catastrofale:
a) “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;
b) “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni;
c) “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021;
d) “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020;
f) “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
g) “Mini contratti di sviluppo” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024;
h) “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015;
i) “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
l) “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022;
m) “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
Inoltre dalle faq Ministeriali si evince che:
- la disciplina sugli incentivi non è retroattiva, non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti prima delle scadenze previste dal Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 o della data del provvedimento di adeguamento della specifica misura. (la mancata sottoscrizione della polizza non incide sul contributo)
- la polizza catastrofale deve essere attiva per tutto il periodo di fruizione dell’incentivo. Un mancato rinnovo potrebbe bloccare l’erogazione di tranche di un contributo già approvato.
- il principio non è auto-applicativo: ogni amministrazione deve emanare un proprio provvedimento per rendere la polizza un requisito per gli incentivi di sua competenza. (Ogni ministero/Ente dovrà emanare un decreto o altra norma per evidenziare quali contributi saranno bloccati o non erogati senza copertura assicurativa.
- l’impresa che non ha terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizza tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), deve stipulare la polizza. Infatti la norma fa riferimento “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni”.
- – l’immobile impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa, anche se propria abitazione, ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Il MIMIT afferma che al momento il processo per adeguare le discipline di tutti gli altri incentivi, specialmente quelli gestiti insieme ad altri ministeri come il MEF, è in corso ma nell’elenco al momento non sono presenti misure di enorme portata come Transizione 5.0 o la Nuova Sabatini.
L’Articolo è aggiornato alla normativa emanata il 18 giugno 2025.
Invito a seguire con attenzione l’emanazione di nuovi decreti attuativi da parte dei ministeri interessati.
Per chi volesse (Polizze catastrofali) Risposte alle domande frequenti (FAQ)