Il delitto di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007, è uno dei casi giudiziari più complessi e dibattuti in italia. nonostante la condanna definitiva a 16 anni per l’allora fidanzato Alberto Stasi nel 2015, il caso è stato riaperto dalle indagini che hanno coinvolto Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, indagato per omicidio in concorso (inizialmente archiviato).
Le recenti indagini si sono concentrate anche su una presunta corruzione che vede indagato il padre di Sempio, Giuseppe, e l’ex magistrato Antonello Venditti, per fatti che, secondo l’ipotesi accusatoria, sarebbero volti a condizionare le indagini passate su Andrea Sempio.
La condanna di Stasi e il giudicato
La condanna di Alberto Stasi è stata emessa dalla Corte di Cassazione, sancendo un giudicato penale definitivo. le sentenze hanno riconosciuto Stasi come unico autore dell’omicidio, basandosi su un quadro indiziario, tra cui:
· il mancato imbrattamento delle sue scarpe, nonostante avesse attraversato la scena del delitto insanguinata.
· le incongruenze nel suo alibi.
· il ritrovamento di dna della vittima su un pedale della sua bicicletta.
Stasi è attualmente detenuto e, dopo aver beneficiato del regime di semi-libertà con lavoro esterno, sta scontando la sua pena.
Il percorso per la scarcerazione di Stasi in caso di condanna di Sempio
L’eventuale rinvio a giudizio o, in uno scenario più avanzato, la condanna di Andrea Sempio (anche per concorso in omicidio) per l’omicidio di Chiara Poggi, creerebbe una contraddizione con la sentenza definitiva che ha stabilito la colpevolezza esclusiva di Stasi.
In diritto italiano, per superare un giudicato definitivo, l’unico strumento procedurale previsto è la revisione del processo, disciplinata dagli articoli 629 e seguenti del codice di procedura penale (c.p.p.).
1. Richiesta di revisione del processo
· legittimazione: la richiesta di revisione può essere presentata dal condannato (Alberto Stasi), da un suo prossimo congiunto, oppure dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna.
· motivi: la revisione è ammessa solo in presenza di nuove prove che, sole o unite a quelle già acquisite, dimostrino che il condannato debba essere prosciolto (art. 630 c.p.p.).
o in questo contesto, la prova “nuova” sarebbe rappresentata dalla condanna o dagli elementi probatori inconfutabili emersi nel processo a carico di Sempio, i quali risultassero incompatibili con la responsabilità penale esclusiva di Stasi.
2. Il giudizio di revisione
· competenza: la richiesta è indirizzata alla Corte d’Appello del distretto competente, diversa da quella che ha emesso la sentenza di condanna.
· fase di ammissibilità (delibazione): la Corte d’Appello esamina preliminarmente la richiesta per valutarne l’ammissibilità, verificando che le nuove prove siano concrete, decisive e idonee a dimostrare l’innocenza del condannato.
· fase dibattimentale: se la richiesta è ritenuta ammissibile, si apre il dibattimento di revisione. in questa sede, le nuove prove (es. gli atti del processo Sempio) vengono esaminate approfonditamente.
3. Scarcerazione
· sentenza di proscioglimento: se la Corte d’Appello, all’esito del dibattimento, stabilirà che le nuove prove dimostrano l’innocenza di stasi al di là di ogni ragionevole dubbio, pronuncerà una sentenza di proscioglimento (assoluzione).
· immediata liberazione: la sentenza di proscioglimento comporta la revoca della condanna e l’ordine di immediata scarcerazione di Alberto Stasi.
· eventuale indennizzo: in caso di proscioglimento in sede di revisione per errore giudiziario, Stasi avrebbe diritto a un indennizzo per ingiusta detenzione, calcolato in base ai giorni trascorsi in carcere.
Un semplice rinvio a giudizio o un’indagine a carico di Sempio non sono sufficienti per la scarcerazione di Stasi. E’ necessario il completamento del processo di revisione, con il conseguente annullamento della condanna definitiva.
