Il ritornello di una vecchia canzone popolare beneventana recita: âDebiti, debiti, fai debiti e non pagare. Di debiti non si muore e in galera non si vĂ !â
Le nuove norme del decreto sanzioni voluto dal Governo Meloni, nellâambito della piĂš generale riforma fiscale, prevedono che i reati di omesso versamento delle ritenute fiscali e dellâIva si consumeranno alla data del 31 dicembre successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Attualmente funziona cosĂŹ il d.lgs. 74/2000:
¡    assume rilevanza penale lâomesso versamento Iva in un determinato anno dâimposta se alla data prevista per lâacconto Iva (il 27 dicembre), relativo allâanno successivo a quello in cui lâIva è stata omessa, lâammontare del debito per Iva non versata supera i 250.000 euro.
¡      assume rilevanza penale lâomissione delle ritenute fiscali, operate ai dipendenti e ai professionisti dal sostituto dâimposta, se alla data di scadenza della relativa dichiarazione (Certificazione Unica) lâammontare del debito per ritenute non versate supera i 150.000 euro.
Lâunico modo per evitare la sanzione penale ad oggi è il pagamento integrale del debito tributario, comprese le sanzioni amministrative e gli interessi, prima della dichiarazione di apertura al dibattimento.
Volendo fare un esempio pratico: per lâIva non versata nel 2023 la verifica va fatta al 27 dicembre 2024, mentre per le ritenute non versate nel 2023 la data rilevante è il 31 ottobre 2024.
In futuro, grazie al nono decreto attuativo di riforma fiscale varato da questo Governo, in entrambe le ipotesi la scadenza sarĂ il 31 dicembre 2025.
Diversamente da quanto avveniva in passato, inoltre, la non rilevanza penale si ha anche se, una volta superata la soglia prevista che ricordiamo essere di 250.000 euro per lâIva e 150.000 euro per le ritenute fiscali, è in corso una rateazione con lo Stato.
Ad abundantiam, anche nel caso di decadenza da rateazione non si ha rilevanza penale se rispettivamente:
¡        il debito residuo per Iva è inferiore a 75.000 euro
¡        il debito residuo per Ritenute fiscali è inferiore a 50.000 euro
Fin qui la questione della rilevanza penale per tali illeciti. Per quel che concerne invece le sanzioni amministrative, ci sono delle importanti novità : à previsto un tetto massimo del 120%, poichÊ in Europa la media per sanzioni amministrative in questi casi è di appena il 60%.
Ad onor del vero, bisogna dire che in nessun Paese europeo esiste un livello di evasione come da noi in Italia!
Comunque, lo schema di decreto legislativo prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi la sanzione, che attualmente varia dal 120 al 240% dellâammontare, sarĂ del 120%. Per la dichiarazione infedele la sanzione scenderĂ al 70%, ma sarĂ regolarizzabile con una sanzione del 50% calcolata sulle imposte dovute se si presenta la dichiarazione integrativa entro i termini di decadenza dellâaccertamento e prima della formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche.
Il vice ministro allâEconomia Leo, dâaltra parte, ha fatto intendere chiaramente che con lâattuale Governo è finita lâepoca della caccia alle streghe ed è cominciata una nuova era: la compliance!
In altre parole, se con le maniere forti non si ottiene granchĂŠ dagli evasori, allora: âPigliamoli con le buone!â
Purtroppo però non sarĂ possibile, per una questione di coperture al bilancio statale, lâapplicazione del âfavor reiâ per le violazioni alle norme tributarie avvenute in data precedente lâentrata in vigore dellâattuale riforma.
Questa scelta rischia di generare un notevole contenzioso, poichĂŠ si scontra con un principio fondamentale del sistema sanzionatorio: lâunicitĂ della sanzione e dellâeffetto interruttivo conseguente alla constatazione delle violazioni.
Chi vivrĂ vedrĂ , ma nel frattempo cantiamo tutti assieme: âDebiti, debiti, fai debiti e non pagare. Di debiti non si muore e in galera non si vĂ !â