Sono state pubblicate le motivazioni della Cassazione alla base dell’ergastolo comminato a Fausta Bonino, l’infermiera condannata in via definitiva per aver ucciso quattro pazienti all’ospedale Villamarina di Piombino (Livorno) con dosi letali di eparina tra il settembre 2014 e il settembre 2015.
Centrale il tema dell’assenza di movente definitivo. Nel diritto penale, spiegano i giudici, il movente non è condizione necessaria per affermare la responsabilità penale, se altri elementi sono sufficientemente solidi soprattutto se si tratta di un processo fondato su indizi. In particolare, nel caso dell’infermiera killer, “gli elementi concreti emersi e valutati non conducono a una conclusione certa sull’individuazione di un chiaro movente”, ma “la mancanza di un movente non porta automaticamente all’esclusione della responsabilità, poiché la logica indiziaria si fonda su una coerenza interna tra tutti gli elementi raccolti”.
Anche in assenza di un movente definitivo, la Corte di Cassazione ha sottolineato alcuni elementi che descrivono un profilo personale disturbato: depressione mal curata, tensioni familiari nascoste, crisi epilettiche, disagio sul lavoro, tendenza alla menzogna e un atteggiamento distaccato di fronte ai decessi in corsia
L’imputata era stata condannata nel 2019 in primo grado per poi essere assolta nel 2022 in appello. Ma la Cassazione nel 2023 aveva annullato la sentenza d’appello e rinviato per un nuovo giudizio di appello. La corte d’Assise d’Appello di Firenze nel maggio dello scorso anno aveva nuovamente condannato Fausta Bonino all’ergastolo, confermato nel febbraio scorso dalla Cassazione, le cui motivazioni sono state pubblicate pochi giorni fa. L’appello-bis, uniforme rispetto alle indicazioni della Cassazione, ha ricostruito i fatti in modo coerente rispetto agli elementi probatori. Una “catena di anelli logici” in cui ogni passaggio si salda all’altro: se uno solo viene meno, l’intero impianto crolla. Ma, concludono i giudici, “in questo caso tutti gli anelli tengono”.
“Gli indizi – scrivono i giudici della Cassazione – sono univoci, gravi e concordanti”. Come si desume dall’art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, quando gli indizi sono gravi, precisi e concordanti assurgono ad onore di prova.
In diritto penale, la condanna senza movente si riferisce a situazioni in cui un individuo viene condannato per un reato, nonostante non sia stato possibile accertare con certezza il motivo (movente) che lo ha spinto a commettere il reato. Tradizionalmente, il movente è considerato un elemento utile, ma non necessario, per la prova della colpevolezza, e la sua assenza non impedisce una condanna se altri elementi di prova sono sufficienti a dimostrare la responsabilità penale.
Il movente, ovvero la ragione che spinge un individuo a commettere un reato, può essere un indizio importante per ricostruire la dinamica dei fatti e per stabilire la responsabilità penale. Ad esempio, in un caso di omicidio, la scoperta di un movente economico o passionale può rafforzare la tesi accusatoria.
Tuttavia, la legge italiana prevede che la condanna possa essere pronunciata anche in assenza di un movente chiaramente identificato, purché vi siano prove sufficienti che dimostrino la commissione del reato e la responsabilità dell’imputato.
In questi casi, la mancanza di un movente esplicito può essere compensata da altri elementi di prova, come testimonianze, prove materiali, intercettazioni, ecc. che, nel loro insieme, portano a una ragionevole certezza della colpevolezza. Si possono verificare casi in cui un omicidio viene commesso senza un movente apparente, magari a causa di un raptus improvviso o di una patologia mentale, ma la prova della commissione del fatto e dell’imputabilità del soggetto può comunque portare a una condanna.
In sintesi, sebbene il movente sia senz’altro un elemento utile nella ricostruzione del reato, la sua assenza non impedisce la condanna se altri elementi di prova sono sufficienti a dimostrare la colpevolezza dell’imputato.
