L’art. 15 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, con una funzione preventiva: sostenere l’accesso al credito legale di famiglie e PMI che, trovandosi in temporanea difficoltà finanziaria, rischiano l’esclusione dai canali bancari ordinari e, conseguentemente, l’esposizione a circuiti illegali.
A distanza di circa trent’anni, la disciplina è stata significativamente aggiornata dalla Legge di Bilancio 2025, art. 1, commi 864, 865 e 866, e dal Decreto MEF 27 febbraio 2026, attuato dalle nuove Disposizioni Operative adottate con Circolare MEF n. 1/2026 del 10 giugno 2026, allegate al quesito. La riforma è divenuta operativa dal 15 giugno 2026, come comunicato dal MEF e ripreso dalle fonti di stampa istituzionale e specializzata.
Le novità principali
La riforma incide su tre piani: riparto delle risorse, strumenti di intervento e controlli operativi.
| Ambito | Disciplina previgente | Nuova disciplina |
| Riparto risorse Fondo | 70% Confidi / 30% Fondazioni e Associazioni | 60% Confidi / 40% Fondazioni e Associazioni |
| Natura delle somme | Contributi erogati | Risorse assegnate in gestione, su conti separati e con vincolo di destinazione |
| Soggetti finanziatori | Prevalentemente banche | Banche, intermediari ex art. 106 TUB e operatori di microcredito ex art. 111 TUB |
| Garanzie | Garanzie antiusura tradizionali | Garanzie a prima richiesta, esplicite, incondizionate e irrevocabili |
| Finanziamenti diretti Confidi | Disciplina più limitata | Possibili fino a 40.000 euro per singola operazione |
| Monitoraggio | Regole stratificate in più circolari | Applicativo NGFA, monitoraggio trimestrale e relazione annuale |
La Legge di Bilancio 2025 sostituisce espressamente il vecchio rapporto 70/30 con il nuovo rapporto 60/40, rafforzando quindi il ruolo di Fondazioni e Associazioni, e prevede che le risorse siano accreditate su conti separati dai fondi propri degli assegnatari, configurandole come patrimoni distinti.
Confidi, Fondazioni e Associazioni: ruoli distinti
Il modello resta fondato su una rete territoriale di soggetti specializzati.
I Confidi operano prevalentemente a favore delle PMI in situazione di elevato rischio finanziario. Devono essere soggetti garanti autorizzati a operare con il Fondo centrale di garanzia PMI ex art. 2, comma 100, lett. a), L. n. 662/1996, devono costituire un fondo speciale antiusura separato e rispettare requisiti di onorabilità, professionalità, correttezza e competenza degli esponenti, secondo il D.M. MEF n. 169/2020.
Le Fondazioni e Associazioni antiusura continuano invece a presidiare il fronte delle famiglie e dei soggetti meritevoli che incontrano difficoltà di accesso al credito. Le nuove Disposizioni Operative introducono requisiti patrimoniali aggiornati: 30.000 euro per le associazioni riconosciute, 60.000 euro per fondazioni provinciali, 120.000 euro per fondazioni regionali e 250.000 euro per fondazioni pluriregionali.
Garanzie: massimale, copertura e rischio finanziario
La nuova disciplina prevede che i contributi siano utilizzati per il rilascio di una garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile, fino all’80% dell’importo dovuto per capitale, interessi contrattuali legali e interessi di mora. Le Disposizioni Operative individuano operazioni finanziarie di importo non superiore a 150.000 euro.
Per le PMI, la condizione di “elevato rischio finanziario” è oggi agganciata a una probabilità di insolvenza a un anno non inferiore al 3,6%, coerente con la fascia più rischiosa del modello del Fondo di garanzia PMI. La Legge di Bilancio 2025 prevede espressamente tale soglia, collegandola alla rinegoziazione, all’allungamento del finanziamento e alla sospensione delle rate.
Sono inoltre introdotti presidi rilevanti: durata massima ordinaria di dieci anni, obbligo per i Confidi di garantire almeno il 5% dell’operazione con fondo rischi ordinario, divieto di acquisire ulteriori garanzie reali sulla quota coperta da garanzia pubblica e divieto di utilizzare il Fondo per operazioni finalizzate prevalentemente al pagamento di debiti verso enti pubblici, quali INPS o Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Finanziamenti diretti dei Confidi: il nuovo art. 15, comma 2-bis
Una delle innovazioni più significative è l’introduzione del nuovo art. 15, comma 2-bis, L. n. 108/1996. I Confidi possono utilizzare una quota dei contributi, entro il limite del 40% dello speciale fondo antiusura al 31 dicembre dell’anno precedente, per erogare credito diretto fino a 40.000 euro per singola operazione a favore di micro, piccole e medie imprese in situazione di elevato rischio finanziario.
La norma richiede due condizioni essenziali: almeno il 20% del singolo finanziamento deve essere erogato con risorse proprie del Confidi, non assistite da mitigazione del rischio con risorse pubbliche; inoltre, i tassi applicati devono essere limitati al mero recupero dei costi sostenuti e alla remunerazione del rischio sulla sola quota di risorse proprie. Le Disposizioni Operative precisano che il costo massimo è pari allo 0,5% dell’importo del finanziamento concesso, calcolato in ragione d’anno, con importo minimo di 250 euro per operazione.
Microcredito e nuovi soggetti finanziatori
La riforma amplia la platea dei soggetti finanziatori: non solo banche, ma anche intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB e operatori di microcredito ex art. 111 TUB. La novità ha rilievo pratico soprattutto per microimprese, lavoratori autonomi e nuclei familiari che difficilmente accedono al credito bancario ordinario. La stampa economica ha evidenziato che la riforma include nuove operazioni come il microcredito e introduce costi calmierati per PMI e finanziamenti diretti dei Confidi.
Monitoraggio, NGFA e maggiore accountability
Il cambio di paradigma è evidente anche sul piano amministrativo. Le nuove regole non si limitano a disciplinare l’accesso al Fondo, ma costruiscono un sistema di monitoraggio continuo.
Confidi, Fondazioni e Associazioni devono aggiornare l’Applicativo NGFA con periodicità almeno trimestrale. Entro il 31 marzo di ogni anno devono inoltre trasmettere la domanda annuale di contributo e la relazione sull’operatività. Il monitoraggio tempestivo diventa un parametro rilevante anche per l’assegnazione annuale delle risorse.
Per i Confidi, le operazioni di erogazione diretta devono essere registrate entro 15 giorni dall’erogazione. L’Applicativo calcola anche il Tasso Annuale di Decadimento per i Confidi con almeno dieci erogazioni dirette in essere; se il tasso supera per più di un esercizio consecutivo la media di oltre il 30%, il Confidi dovrà effettuare nuove erogazioni con una quota minima di risorse proprie pari al 40%.
Accantonamenti, escussione e recupero
Le Disposizioni Operative disciplinano anche il profilo prudenziale. Per ciascuna operazione ammessa deve essere accantonata una somma non inferiore al 25% dell’importo massimo garantito; l’accantonamento sale al 100% per le prime cinque operazioni e al 50% per le successive quindici presenti nel portafoglio dell’ente.
In caso di escussione, la richiesta deve essere presentata dal soggetto finanziatore entro 18 mesi dal riscontrato inadempimento, previa diffida di pagamento al beneficiario. Il soggetto garante, verificata la documentazione, liquida le somme entro 90 giorni e deve poi attivare le azioni di recupero, valutando la concreta recuperabilità del credito. Sono ammessi accordi transattivi, ma solo se rappresentano il miglior risultato finanziario conseguibile per il Fondo e con una percentuale di recupero non inferiore al 15% del debito complessivo.
Regime transitorio e scadenze
La nuova operatività si applica alle operazioni concesse dopo la pubblicazione del Decreto sul sito MEF, avvenuta il 15 giugno 2026, e previa verifica dei requisiti soggettivi. Le Fondazioni e Associazioni già iscritte al 27 febbraio 2026 sono trasposte automaticamente nel nuovo elenco, ma devono documentare il possesso dei requisiti entro il 26 febbraio 2027.
Per i Confidi, la Legge di Bilancio 2025 prevede che quelli già assegnatari di contributi, qualora non rispettino entro il termine previsto i requisiti di cui al nuovo art. 15, comma 2, lett. a), L. n. 108/1996, debbano restituire i contributi non impegnati. La stessa legge dispone inoltre l’abrogazione della previgente disciplina regolamentare, inclusi i decreti del 1996 sui requisiti patrimoniali e il D.M. 20 agosto 2021 sui finanziamenti diretti dei Confidi minori.
Implicazioni operative per commercialisti e consulenti
Per gli studi professionali, la riforma apre un fronte operativo importante. Nella consulenza alle PMI occorrerà verificare:
- qualificazione dell’impresa come micro, piccola o media impresa secondo Raccomandazione UE 2003/361/CE;
- sussistenza del rischio finanziario, anche tramite scoring o modello Fondo garanzia PMI;
- operatività da almeno due anni e approvazione del primo bilancio;
- rispetto dell’obbligo assicurativo contro rischi catastrofali ex art. 1, comma 101, L. n. 213/2023;
- eventuale rilevanza dell’aiuto in regime de minimis e registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato;
- coerenza dell’operazione con gli adeguati assetti ex art. 2086 c.c. e con gli obblighi di rilevazione tempestiva della crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. n. 14/2019.
Per i Confidi, la nota integrativa dovrà dare evidenza delle operazioni effettuate a valere sul Fondo e del relativo impatto patrimoniale, finanziario ed economico. In ottica di revisione, il controllo dovrà essere pianificato secondo gli ISA Italia, con attenzione a classificazione dei crediti, fondi rischi, impegni, garanzie, accantonamenti e continuità aziendale. Sul piano contabile, rilevano gli OIC applicabili ai soggetti non IFRS e, ove pertinente, gli schemi di bilancio degli intermediari non IFRS richiamati dalle Disposizioni Operative.
La riforma 2026 trasforma il Fondo antiusura da strumento prevalentemente “riparativo” a presidio più strutturato di inclusione finanziaria, prevenzione della crisi e controllo dell’impiego di risorse pubbliche.
Le novità più rilevanti sono il nuovo riparto 60/40, l’ampliamento ai soggetti di microcredito, le garanzie fino all’80%, i finanziamenti diretti dei Confidi fino a 40.000 euro, il costo calmierato dello 0,5%, il monitoraggio trimestrale tramite NGFA e il rafforzamento dei requisiti patrimoniali e organizzativi degli enti gestori.
Per il commercialista, il Fondo diventa uno strumento da valutare tempestivamente nei casi di tensione finanziaria, prima che il deterioramento della posizione bancaria o fiscale renda necessario il ricorso agli strumenti più invasivi del Codice della crisi.
