Tra i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi 2025 (periodo d’imposta 2024), quadro ormai più spoglio rispetto agli anni passati (ove si dichiaravano i crediti energetici, da Covid, ecc.), è rimasto il credito d’imposta per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate nel 2024 mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili (ex art. 22 D.L. 124/2019).
Il credito d’imposta 2024 è solo però sulle transazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali e va indicato nel modello Redditi 2025 (modello del periodo di maturazione del credito), precisamente nei quadri RU e RS – Aiuti di Stato.
Inoltre, sempre nel quadro RU va indicato il codice “H3”.
Ma entriamo nel dettaglio:
- Tale credito spetta sia a imprese che a professionisti nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili nei confronti però solo dei consumatori finali.
- Spetta a condizione che i ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente siano inferiori a 400.000 euro.
Il credito è riconosciuto nel rispetto della disciplina europea relativa agli aiuti de minimis ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
Per la compensazione tramite F24 deve essere utilizzato:
- il codice tributo è il “6916”;
- il campo mese di riferimento è valorizzato con il formato “00MM”;
- il campo anno di riferimento è valorizzato con il formato “AAAA”, indica l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.
Questo credito d’imposta non è fiscalmente rilevante, né rileva per il calcolo del ROL
Oltre al quadro RU il credito va indicato anche nel quadro RS – Aiuti di Stato, con il codice aiuto “58”.
Vanno, poi, valorizzati i seguenti campi:
- Forma giuridica;
- Dimensione impresa;
- Codice attività ATECO;
- Settore,
- Tipologia costi;
- Assenza Impresa Unica, se appunto si verifica tale ipotesi o viceversa vanno indicati i codici fiscali dei soggetti che fanno parte dell’impresa unica.
Tale credito spetta anche per l’anno in corso, il 2025, posto che l’art. 22 D.L. 124/2019 non ha introdotto limiti temporali.
Gli operatori finanziari, ossia i prestatori dei servizi di pagamento (solitamente la banca che dota l’esercente del POS), inviano entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento all’Agenzia delle Entrate i dati necessari.
Una riflessione però va fatta: Pensare di eliminare l’uso del contante, per contrastare la grande evasione fiscale che ad oggi abbiamo in Italia, offrendo agli operatori economici un piccolo contributo (sotto forma di credito d’imposta) del 30% sulle commissioni per transazioni elettroniche (ma solo verso i privati e senza considerare l’incidenza dei canoni mensili di noleggio per gli apparati Pos), rappresenta una vera e propria utopia!