La Legge di Bilancio 2025, in vigore dal 1° gennaio, ha previsto una norma ad hoc: la possibilità per le società di capitali e di persone di assegnare o cedere ai soci beni immobili e mobili registrati, non strumentali per destinazione, in regime fiscale agevolato.
Ai sensi dell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.
L’intervento introduce una nuova finestra fino al 30 settembre 2025, termine entro cui le imprese possono optare per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
Scopo della misura è rafforzare la patrimonializzazione dei soci e incentivare l’uscita dal perimetro societario di beni non strategici.
Riguardo alla qualità di socio, è necessario che, alla data del 30 settembre 2024, tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2024.
Sono, inoltre, ridefinite le condizioni di accesso e le modalità di calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva. Infatti, invece del regime ordinario per applicare la misura, è necessario versare un’imposta sostitutiva pari all’8% (10,5% per società non operative) e al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta.
Nello specifico, l’imposta sostitutiva, nella misura dell’8 per cento, si applica alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Per le società che non risultano operative in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione, l’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5 per cento.
Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1990 si considerano non operative le società (di capitali, di persone e stabili organizzazioni in Italia di società non residenti) che hanno conseguito ricavi effettivi (ammontare complessivo dei ricavi ed incremento delle rimanenze risultanti dal Conto Economico) inferiori ai ricavi presunti (determinati applicando dei coefficienti di legge ad alcune voci dello Stato Patrimoniale).
Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si applica l’imposta sostitutiva del 13 per cento sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano.
Il successivo comma 33, con riferimento ai beni immobili, riconosce alle società la possibilità di richiedere che il valore normale sia determinato in misura pari al valore risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri previsti dal comma 4, primo periodo dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di cessione, si precisa che qualora il corrispettivo della cessione sia inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR (valore di mercato) o al suo valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.
Il comma 34 dispone che il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate debba essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Inoltre, si prevede che nei confronti dei soci assegnatari non operi la presunzione di distribuzione prioritaria dell’utile e delle riserve di utili di cui all’articolo 47, commi 1, 5, 6, 7 e 8 del TUIR.
In ogni caso, si precisa che il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, debba ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute.
Il comma 35 stabilisce che per le suddette assegnazioni e cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà (dal 3 per cento all’1,5 per cento), mentre le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (pari a 200 euro).
Infine, il comma 36 reca delle indicazioni sul versamento dell’imposta sostitutiva prevedendo che l’imposta sostitutiva debba essere versata in due rate:
- la prima (pari al 60 per cento dell’imposta dovuta), entro il 30 settembre 2025;
- la seconda (pari al restante 40 per cento), entro il 30 novembre 2025
Entrambe le rate sono da versare, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, con modello F24.