Le somme dovute a seguito della liquidazione della dichiarazione o del controllo formale di cui, rispettivamente, agli articoli 36-bis (per l’IVA 54-bis del DPR 26 ottobre 1972 numero 633) e 36-ter del DPR 29 settembre 1973 numero 600, sono comunicate a mezzo del cosiddetto “avviso bonario”.
Quando è notificato tale atto, è possibile scegliere tra una delle seguenti alternative:
- effettuare il pagamento entro 60 giorni.
Il pagamento delle somme liquidate, a prescindere dall’importo, può essere effettuato quindi in unica soluzione.
Si beneficia in tal caso della riduzione delle sanzioni a 1/3 (ovvero a 2/3 per le somme dovute per effetto del controllo formale della dichiarazione).
- effettuare il pagamento in forma rateale.
La prima rata va pagata entro 60 giorni, beneficiando della riduzione delle sanzioni come è indicato nell’avviso bonario, ovvero in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo senza prestare un’idonea garanzia (secondo quanto riportato all’articolo 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).
Se si opta per il pagamento rateale della somma richiesta con l’avviso bonario: Il pagamento della prima rata deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Tale termine è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno.
Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi calcolati al tasso annuo del 3,5% dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
Le rate trimestrali scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Un software presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione Tutti i Servizi – Pagamenti, consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate) e 10-ter (omesso versamento di IVA di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000 numero 74), l’esito del controllo automatizzato va comunicato all’interessato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
I codici di versamento per i pagamenti rateali sono:
- nel tipo di Atto in articolo 36-bis e articolo 54-bis, Codice tributo 9001 e Codice interessi 9002;
- nel tipo di Atto in articolo 36-ter, Codice tributo 9006 e Codice interessi 9526;
- per altri Atti, relativi a redditi soggetti a tassazione separata, Codici tributo 9527, 9007, 9003, 9004.
Non è disposta la decadenza della rateazione se il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima è effettuato entro il termine di scadenza della rata successiva versando la sanzione con il codice tributo 8929 e gli interessi con il codice tributo 1980.
Se è stata scelta la forma rateale, l’inadempimento del pagamento comporta la decadenza dal beneficio: l’intero importo dovuto (cioè le imposte, gli interessi e le sanzioni conteggiate in misura intera), al netto delle somme già versate, è iscritto a ruolo.
- non effettuare affatto il pagamento.
In tal caso viene notificata la cartella di pagamento, con l’applicazione della sanzione nella misura intera e dei diritti di notifica dovuti all’agente della riscossione.
La cartella di pagamento per decadenza dal pagamento rateale deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.
Anche in questo caso, comunque, è possibile chiedere il pagamento rateale ai sensi dell’articolo 19 del DPR 29 settembre 1973 numero 602.
L’Avviso bonario non verrà notificato se il debitore nelle more del provvedimento si avvale del c.d. “ravvedimento operoso” (articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 472).
Così come non avverrà l’iscrizione a ruolo (che comporta anche l’addebito e delle spese di notifica della cartella di pagamento), qualora il “ravvedimento spontaneo” avvenga entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.
Più in particolare, la procedura di ravvedimento operoso comporta il pagamento della sanzione ridotta:
- allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino al 14°;
- a 1/10 (1.5%) per un ritardo da 15 a 30 giorni;
- a 1/9 (1,67%) per un ritardo dal 31° al 90° giorno;
4. a 1/8 (3,75%) dal 91° giorno al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; | |||
5. a 1/7 (4,29%) entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; | |||
6. a 1/6 (5%) oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. |