Il quadro si fa finalmente più chiaro per chi utilizza un monopattino elettrico. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il 10 aprile 2026 una serie di FAQ dedicate all’assicurazione obbligatoria RC Auto per i monopattini, con l’obiettivo di sciogliere i dubbi più frequenti sorti dopo le recenti novità normative. Il chiarimento arriva infatti a poche settimane dal decreto dirigenziale del 6 marzo 2026 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo ed entrato in vigore il 18 marzo, che disciplina la piattaforma per la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi dei monopattini elettrici.
Il messaggio di fondo è semplice: il monopattino non può più essere considerato, sul piano delle responsabilità, un mezzo “minore” o privo di conseguenze assicurative. Le FAQ del Mimit spiegano infatti che l’obbligo di RC Auto si inserisce nel nuovo quadro introdotto dalla Legge n. 177 del 2024, la riforma del Codice della Strada che ha previsto, tra le altre cose, contrassegno identificativo, casco obbligatorio e copertura assicurativa per questi veicoli. Nelle stesse FAQ si richiama inoltre l’articolo 2054 del Codice civile, insieme alle regole del Codice delle assicurazioni private.
Uno dei primi chiarimenti riguarda chi può intestarsi la polizza. Secondo quanto pubblicato dal Mimit, possono richiedere il contrassegno, e quindi la polizza collegata, tutti i maggiorenni ma anche i minori dai 14 anni in su; per gli under 18, però, la domanda deve essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. È un passaggio importante perché fotografa una platea ampia di utilizzatori, compresi molti adolescenti che già oggi si muovono abitualmente in città con il monopattino elettrico.
Molto rilevante, poi, è il tema della copertura effettiva in caso di sinistro. Le FAQ avvertono che non tutte le polizze coprono automaticamente chiunque si trovi alla guida del mezzo. Se il monopattino viene usato da più persone dello stesso nucleo familiare, per esempio genitori e figli maggiorenni, bisogna verificare con attenzione se la clausola assicurativa tutela tutti i conducenti oppure soltanto l’intestatario. In mancanza di questa estensione, un incidente provocato da un familiare non indicato in polizza potrebbe non essere coperto. Più che un dettaglio tecnico, è un avvertimento pratico: leggere le condizioni contrattuali prima di firmare diventa decisivo.
Il Mimit chiarisce anche i massimali minimi obbligatori. La soglia prevista è di 6,45 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose, valori che corrispondono ai minimi già stabiliti dal Codice delle assicurazioni per autoveicoli, moto e ciclomotori. È un dato che mostra come il legislatore abbia scelto di assimilare la tutela assicurativa del monopattino a quella di altri mezzi della circolazione stradale, almeno sotto il profilo della responsabilità civile verso terzi.
Tra i punti più delicati affrontati nelle FAQ c’è quello della rivalsa. Il ministero ricorda che la compagnia può esercitare il diritto di rivalsa quando il conducente viola in modo grave le condizioni di polizza o le norme del Codice della Strada, come nei casi di guida in stato di ebbrezza o di uso non consentito del veicolo. Per i monopattini, inoltre, viene suggerita una particolare prudenza nel verificare se la polizza preveda rivalsa anche in caso di guida senza casco o di trasporto di un passeggero, comportamenti incompatibili con le regole previste. La rivalsa, precisano le FAQ, può essere esercitata nei confronti del proprietario oppure del conducente effettivo, salvo diverse clausole contrattuali; per questo può risultare utile valutare, già al momento della stipula, una possibile rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia.
Un altro nodo sciolto riguarda la cosiddetta RC famiglia. Il Mimit mette in guardia da un equivoco piuttosto diffuso: pensare che una normale polizza capofamiglia o una generica copertura per la vita privata sia sufficiente anche per il monopattino. Le FAQ spiegano che spesso queste polizze escludono espressamente i veicoli soggetti a obbligo di RC Auto. Non solo: la polizza obbligatoria del monopattino deve riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo per avere validità legale, elemento che di fatto rende inidonee le coperture generiche non collegate al sistema ministeriale.
Decisivo, in questo nuovo assetto, è proprio il rapporto tra il contrassegno e le piattaforme digitali. Il decreto del MIT del 6 marzo 2026 disciplina infatti il funzionamento della piattaforma istituita presso il Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, stabilendo che la richiesta e il rilascio dei contrassegni identificativi avvengano esclusivamente attraverso questo sistema. Le FAQ del Mimit aggiungono che la piattaforma monopattini del MIT è interoperabile con la piattaforma delle coperture assicurative RC Auto della Fondazione ANIA: in questo modo il contrassegno identificativo di ciascun monopattino viene associato automaticamente ai dati della relativa assicurazione, consentendo verifiche incrociate in tempo reale da parte delle forze dell’ordine. In altre parole, non basta che la polizza esista “sulla carta”: deve risultare registrata correttamente nel circuito previsto.
La novità, nel suo complesso, segna un passaggio culturale oltre che normativo. Per anni il monopattino è stato percepito come un mezzo leggero, agile, quasi informale; ora entra invece in un perimetro di regole più stringenti, che puntano a rendere più certo il sistema delle responsabilità e più immediata la verifica dei requisiti di circolazione. Le FAQ pubblicate dal Mimit non introducono nuove norme, ma svolgono una funzione molto utile: tradurre in indicazioni concrete un impianto legislativo e amministrativo che, senza chiarimenti, rischiava di restare opaco per molti utenti.
Per chi usa il monopattino ogni giorno, la conclusione è tratta: non basta più pensare alla sola mobilità comoda e veloce. Oggi servono attenzione ai documenti, alla corretta intestazione della polizza, alle clausole sulla guida da parte di terzi, ai massimali, all’eventuale rivalsa e soprattutto al collegamento tra assicurazione e contrassegno identificativo. Perché la micromobilità, ormai, è entrata a pieno titolo nel campo delle responsabilità vere.
