Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 rilevano, infatti, non solo i compensi relativi alle prestazioni rese, ma «tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica e professionale».
I professionisti, quindi, nel predisporre il modello Redditi 2025 devono tenere conto dell’applicazione del nuovo principio di omni-comprensività del proprio reddito da lavoro autonomo contenuto nel Dlgs 192/2024.
L’agenzia delle Entrate ha iniziato a definire meglio l’applicazione pratica di questo principio, affrontando diversi casi concreti.
Per la manutenzione dello studio, nel modello Redditi 2025, si dovrà tenere conto delle novità riguardanti i nuovi criteri di deduzione delle spese sostenute per la manutenzione dell’immobile utilizzato come sede dello studio professionale.
Anche in questo caso le novità si applicano con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
La disposizione precedente era particolarmente penalizzante in quanto distingueva le spese che incrementavano il costo di acquisto dell’immobile da quelle non incrementative.
Inoltre, la deducibilità in un’unica soluzione in base al principio di cassa poteva essere fatta valere entro il limite massimo del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili e risultanti dall’inizio del periodo d’imposta.
L’eccedenza era deducibile in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.
Naturalmente, il plafond così risultava molto ridotto, in quanto i professionisti sostengono costi per l’acquisto di beni strumentali in misura considerevolmente inferiore a quelli sostenuti dalle imprese.
Inoltre, tale limitazione riguardava anche le spese di manutenzione ordinaria.
Ora, invece, la nuova disposizione fa riferimento solo alle spese straordinarie (così come definite dal Testo unico dell’edilizia).
Le spese ordinarie sono, di conseguenza, deducibili in un’unica soluzione nel periodo di imposta in cui sono sostenute (criterio di cassa).
Invece, le spese di manutenzione straordinaria (incrementative e non) sono deducibili in quote costanti nel periodo in cui sono state sostenute e nei cinque successivi.
A seguito dell’interpello n. 171/2025 è ora più chiaro anche il trattamento in dichiarazione delle plusvalenze da acquisto di crediti di imposta.
Il caso preso in esame riguardava l’acquisto di crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi ad un prezzo inferiore al valore nominale.
Il professionista acquirente “guadagnava” sulla differenza in quanto poteva utilizzare in compensazione i crediti acquistati per un importo superiore rispetto all’importo pagato.
Secondo l’Agenzia questo differenziale, cioè il vantaggio fiscale, rappresentava un valore che doveva concorrere alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Per quanto riguarda i profili temporali dell’operazione, in applicazione del principio di cassa:
- il costo relativo all’acquisto del credito assume rilevanza ai fini Irpef nel periodo d’imposta in cui viene sostenuto (in genere in un’unica soluzione);
- invece, il valore nominale del credito assume rilevanza ai fini Irpef al momento del suo utilizzo / compensazione.
A tal proposito, occorre tenere presente della tipologia di crediti acquistati: se si tratta di spese relative al recupero del patrimonio edilizio, allora la compensazione può essere effettuata in dieci anni e di conseguenza la rilevanza è suddivisa nel medesimo periodo.
Nel caso esaminato dall’agenzia delle Entrate, il professionista aveva sostenuto il costo di acquisto nel periodo d’imposta 2024 e aveva effettuato le compensazioni dei crediti negli anni 2024 e successivi.
L’Agenzia non affronta il caso in cui il costo di acquisto sia stato sostenuto nel 2023 e le compensazioni siano state effettuate negli anni 2024 e seguenti.
In questo caso il principio di omni-comprensività non può trovare applicazione per l’anno 2023 ed il relativo costo di acquisto è indeducibile.
Per simmetria, dovrebbero essere irrilevanti le compensazioni effettuate negli anni successivi. In pratica, se il costo è indeducibile, per simmetria anche i proventi (nel caso in esame le compensazioni) devono essere considerate irrilevanti (si veda la Cassazione, sentenza n. 4635/2023).
