La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33230/2024, ha confermato la configurabilitĂ di un concorso di reati tra le fattispecie di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.). La Corte ha evidenziato come ciascuna fattispecie tuteli beni giuridici distinti e abbia condotte ed eventi autonomi, escludendo la possibilitĂ di un assorbimento.
Il caso concreto
Lâimputato, ex amante della vittima, non aveva accettato la fine della relazione extraconiugale e aveva posto in essere una serie di condotte illecite, tra cui:
- ingiurie e minacce tramite messaggi ossessivi, prospettando di rivelare la relazione ai familiari della vittima;
- coinvolgimento dei figli della vittima inviando loro messaggi denigratori e foto della madre in atteggiamenti intimi;
- diffusione di immagini private: una fotografia della vittima a seno nudo era stata inviata anche a unâamica della donna;
- condotte intrusive, come appostamenti sul luogo di lavoro della vittima e contatti diretti con il marito, culminati nella divulgazione del tradimento.
Queste azioni avevano provocato nella vittima un grave stato dâansia e un cambiamento radicale delle abitudini di vita, tra cui lâinterruzione della convivenza con il marito e il trasferimento presso la casa materna. I giudici di primo e di secondo grado avevano riconosciuto la colpevolezza dellâimputato condannandolo alla pena di giustizia.
Il ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza di appello era stato rigettato. In particolare la Corte ha ribadito che i due reati (stalking e revenge porn) tutelano beni giuridici differenti: lâart. 612-bis c.p. mira a proteggere la libertĂ morale e lâequilibrio psicologico della vittima, mentre lâart. 612-ter c.p. tutela la riservatezza e la dignitĂ sessuale della persona.
Le condotte di minaccia e persecuzione non sono sovrapponibili alla diffusione di materiale intimo; questâultima, anche quando inserita in un contesto persecutorio, rappresenta un ulteriore attacco alla dignitĂ della persona e costituisce unâoffesa autonoma.
Il ricorrente aveva contestato la mancata valutazione della richiesta di assorbimento tra i reati, sostenendo un errore precettivo della Corte. Tuttavia, la Cassazione ha rigettato lâistanza, sottolineando che la pluralitĂ di eventi e la diversitĂ dei beni giuridici tutelati giustificano lâautonoma rilevanza delle due fattispecie. Orbene, la sentenza della Cassazione riafferma il principio per cui, in casi di condotte multiple e diversificate che integrano reati autonomi, si applica il concorso di reati. La diffusione di materiale intimo non può essere assorbita nellâambito persecutorio, poichĂŠ costituisce unâoffesa distinta e meritevole di autonoma considerazione sanzionatoria.
La Sentenza della Corte di Cassazione: rapporto tra stalking e revenge porn
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso ordinario in sede di giudizio rescissorio, ha escluso la natura complessa del reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), ribadendo che questâultimo e la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) configurano reati distinti in concorso materiale. La decisione, pertanto, offre importanti chiarimenti sulle caratteristiche fondamentali delle due fattispecie e sul loro rapporto.
Il reato di stalking (art. 612-bis c.p.)
La Corte ha analizzato in dettaglio le condotte dellâimputato, riscontrandone la tipicitĂ rispetto al delitto di atti persecutori. Specificatamente, lâimputato aveva minacciato ripetutamente la vittima, prospettando di rivelare la relazione extraconiugale al marito e ai figli; inviato un numero rilevante di messaggi molesti e offensivi, anche indirizzati ai figli della vittima. diffuso informazioni e immagini private per colpire la dignitĂ e la tranquillitĂ esistenziale della vittima.
Tali condotte incriminate avevano determinato un grave stato dâansia e uno squilibrio psicologico nella vittima; il mutamento delle abitudini di vita, con lâabbandono della casa familiare e la compromissione della vita familiare, culminata nella rottura della convivenza con il marito.
Il reato di stalking si realizza al verificarsi anche di uno solo degli eventi alternativi previsti dallâart. 612-bis c.p., ossia: grave stato dâansia o di paura nella vittima; fondato timore per lâincolumitĂ propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che lâinsieme delle condotte persecutorie aveva portato a un accumulo di eventi integranti il reato, in particolare lâabbandono della casa familiare da parte della vittima.
Il reato di revenge porn (art. 612-ter c.p.): analisi della Cassazione
Lâart. 612-ter c.p., introdotto con la legge n. 69/2019, punisce chi diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso delle persone rappresentate, tutelando la libertĂ morale individuale e la riservatezza nella sfera sessuale. La Corte di Cassazione, analizzando il caso, ha affrontato tre questioni di rilievo legate alla configurabilitĂ del reato: il carattere “diffusivo” della condotta, il dolo specifico richiesto dalla norma e la definizione di “contenuto sessualmente esplicito”.
Il concetto di diffusione
La Corte ha chiarito che il reato di revenge porn è configurabile come reato istantaneo, consumato nel momento in cui l’immagine o il video viene inviato per la prima volta senza il consenso della persona ritratta.
Non rileva se il destinatario, nel caso specifico i figli della vittima, non abbia un interesse a diffondere ulteriormente l’immagine. La norma non richiede una reiterazione della condotta nĂŠ una âquantificazioneâ della diffusione: basta il primo invio per integrare la lesione al bene giuridico tutelato.
Il dolo specifico del revenge porn
Il dolo specifico si configura nella volontĂ di recare un danno alla vittima, minandone la reputazione o la dignitĂ .
Nel caso de quo, la Corte ha ritenuto che lâimputato avesse agito con l’intento punitivo e di vendetta, strettamente legato alla decisione della vittima di interrompere la relazione extraconiugale. La volontĂ di recare nocumento emerge dalla consapevolezza dellâeffetto destabilizzante che tale diffusione avrebbe avuto sulla sfera personale e familiare della vittima.
La nozione di “contenuto sessualmente esplicito”
La Corte ha respinto unâinterpretazione restrittiva del termine “contenuto sessualmente esplicito”, chiarendo che non è necessario che lâimmagine ritragga organi genitali o atti sessuali veri e propri; la sessualitĂ può essere evocata attraverso la rappresentazione di zone erogene, come seno o glutei, soprattutto quando ritratte nude o in un contesto che richiami istinti sessuali. Nel caso specifico, la foto della vittima a seno nudo, mentre mimava un bacio in un gesto con connotazione erotizzante, è stata considerata idonea a rientrare nella definizione normativa. La Corte ha riaffermato che il primo invio di immagini senza consenso integra giĂ una diffusione lesiva, indipendentemente dalla successiva circolazione del contenuto; il dolo specifico si realizza quando lâazione è finalizzata a colpire la reputazione e la dignitĂ della vittima, come avvenuto nel caso in esame. La nozione di contenuto sessualmente esplicito include non solo atti sessuali o immagini di organi genitali, ma anche rappresentazioni evocative della sessualitĂ legate a zone erogene e al contesto. Dunque, la decisione consolida lâinterpretazione della norma quale strumento di tutela effettiva della libertĂ morale e della riservatezza della sfera sessuale, in unâottica di autodeterminazione della persona.
Rapporti tra il reato di stalking e il reato di revenge porn: concorso e differenze
La Corte di Cassazione ha escluso che il reato di stalking (art. 612-bis c.p.) e quello di revenge porn (art. 612-ter c.p.) possano configurare un reato complesso. Ha invece ribadito che le due fattispecie si pongono in rapporto di concorso di reati, basandosi su una serie di argomentazioni legate alla struttura normativa, agli elementi costitutivi e ai beni giuridici tutelati.
Nella fattispecie in esame, la difesa del ricorrente sosteneva che il reato di stalking, per la sua natura abituale e per il suo ambito applicativo, potesse âassorbireâ le condotte di revenge porn qualora queste si inserissero in un quadro piĂš ampio di atti persecutori. Secondo questa impostazione, lâart. 612-ter c.p. riguarderebbe singoli episodi di diffusione illecita di contenuti sessuali, mentre lâart. 612-bis c.p. disciplinerebbe comportamenti reiterati che potrebbero includere, come modalitĂ esecutiva, anche episodi di revenge porn. Pertanto, lâart. 612-bis c.p. dovrebbe considerarsi reato complesso, in grado di ricomprendere tutte le condotte moleste, compreso il revenge porn, sulla base della clausola di riserva contenuta nellâart. 612-ter (âsalvo che il fatto costituisca piĂš grave reatoâ) e della collocazione sistematica delle due norme.
La Corte ha respinto tale ricostruzione ed ha evidenziato che il reato complesso è configurabile solo se un fatto costituisce elemento necessario della fattispecie piĂš ampia. Questo presupposto non sussiste nel caso di stalking e revenge porn, che: hanno condotte incriminate diverse; si differenziano negli eventi richiesti; proteggono beni giuridici distinti e, infine, differiscono nella natura del reato. La Corte ha ulteriormente precisato che la clausola di riserva presente nellâart. 612-ter c.p. (âsalvo che il fatto costituisca piĂš grave reatoâ) non è riferibile al reato di stalking, ma piuttosto ad altre fattispecie piĂš gravi, come lâestorsione. Lâeventuale sovrapposizione tra condotte di stalking e revenge porn è da considerarsi occasionale e non strutturale. Gli ermellini hanno concluso che non sussistono i presupposti per qualificare il reato di stalking come complesso rispetto al revenge porn. Pertanto, si configura un rapporto di concorso materiale di reati tra le due fattispecie ed entrambi i reati conservano autonomia normativa e applicativa.  La loro separata punibilitĂ riflette la pluralitĂ di offese ai beni giuridici, aggravando la responsabilitĂ dellâautore.
Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Alla stregua di quanto esaminato possiamo affermare che questa pronuncia rafforza lâautonomia del reato di revenge porn rispetto ad altre fattispecie persecutorie, garantendo una tutela piĂš ampia della dignitĂ , della riservatezza e della sfera sessuale delle vittime. La separazione tra le due fattispecie sottolinea lâimpegno del legislatore e della giurisprudenza nel contrastare fenomeni di violenza e abuso che si manifestano in modalitĂ diverse ma ugualmente lesive.