Con il decreto legislativo n. 176 del 2026 l’Italia recepisce le nuove norme europee che puntano ad allungare la vita di elettrodomestici e dispositivi elettronici. Per alcuni prodotti il fabbricante dovrà garantire la possibilità di riparazione anche fuori dalla garanzia legale, a condizioni e prezzi ragionevoli. Più spazio anche ai riparatori indipendenti e ai ricambi compatibili. Per le violazioni sono previste sanzioni fino a 50 mila euro, raddoppiabili nei casi più gravi.
Riparare un prodotto invece di sostituirlo dovrà diventare più semplice, trasparente e, soprattutto, concretamente praticabile. Dal 22 ottobre 2026 entra infatti in vigore in Italia una nuova disciplina sul cosiddetto diritto alla riparazione, destinata a cambiare il rapporto tra consumatori, produttori, venditori e centri di assistenza.
La novità arriva con il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre, che recepisce la direttiva europea 2024/1799 e introduce nel Codice del consumo un nuovo Titolo II-bis interamente dedicato alla riparazione dei beni. Il testo è entrato in vigore il 22 ottobre 2026.
L’obiettivo è spostare progressivamente il mercato da una logica del “rompere e sostituire” a una nella quale mantenere in uso più a lungo un prodotto diventi un’alternativa realmente percorribile. Una scelta che punta a ridurre i rifiuti, limitare il consumo di materie prime e rafforzare un mercato della riparazione finora spesso penalizzato dal costo dei ricambi, dalle difficoltà tecniche o dall’accesso limitato alle informazioni.
La riforma, però, va letta con attenzione. Non introduce un diritto generalizzato alla riparazione gratuita di qualsiasi prodotto, né stabilisce che ogni oggetto debba sempre poter essere aggiustato. L’obbligo imposto al fabbricante riguarda determinate categorie di beni e opera nei limiti delle specifiche tecniche di riparabilità previste dalla normativa europea.
La novità più importante: il produttore dovrà riparare anche fuori garanzia
Il cambiamento più rilevante riguarda ciò che accade quando la responsabilità del venditore prevista dalla garanzia legale è terminata.
Per i prodotti interessati dalla nuova disciplina, il consumatore potrà rivolgersi al fabbricante e chiedere la riparazione. Il produttore sarà tenuto a eseguirla, salvo che l’intervento risulti impossibile. Potrà effettuare direttamente il lavoro oppure affidarlo a un soggetto terzo.
Se il fabbricante è stabilito fuori dall’Unione europea, l’obbligo passa al suo rappresentante autorizzato nell’Unione. In mancanza di quest’ultimo, spetta all’importatore e, se non esiste neppure un importatore, al distributore. La norma cerca così di evitare che la collocazione del produttore fuori dal mercato europeo lasci il consumatore privo di un interlocutore.
Questo diritto non equivale, però, a una riparazione sempre gratuita. La legge stabilisce che l’intervento debba essere effettuato gratuitamente oppure a un prezzo ragionevole. Il principio è quello di evitare condizioni economiche tali da rendere la riparazione di fatto poco conveniente rispetto all’acquisto di un nuovo prodotto.
La normativa non fissa una tariffa massima né un numero preciso di giorni entro cui il bene dovrà essere riconsegnato. Stabilisce invece che anche i tempi debbano essere “ragionevoli”, valutati a partire dal momento in cui il produttore prende possesso del bene, lo riceve oppure ottiene l’accesso necessario per effettuare l’intervento.
Durante la riparazione il produttore potrà mettere a disposizione del cliente un bene sostitutivo temporaneo, gratuitamente oppure a un costo ragionevole. Se invece aggiustare il prodotto risulta impossibile, potrà proporre un bene ricondizionato.
Dai frigoriferi agli smartphone: quali prodotti sono interessati
Uno degli aspetti più importanti da chiarire è che l’obbligo non si estende automaticamente a ogni bene acquistato da un consumatore.
Il nuovo allegato II-decies del Codice del consumo richiama le categorie per le quali l’Unione europea ha già previsto specifici requisiti di riparabilità. Attualmente l’elenco comprende lavatrici e lavasciuga domestiche, lavastoviglie, frigoriferi e altri apparecchi di refrigerazione, display elettronici, apparecchiature di saldatura, aspirapolvere, server e prodotti per l’archiviazione dei dati, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, asciugabiancheria, beni che incorporano batterie destinate a mezzi di trasporto leggeri e apparecchi domestici per il riscaldamento d’ambiente locale.
Si tratta di un elenco destinato a poter evolvere nel tempo insieme alla legislazione europea. Il decreto prevede infatti che l’allegato italiano venga adeguato quando sarà modificato il corrispondente elenco previsto dalla direttiva Ue.
Il punto è importante anche per le imprese: non basta sapere di vendere un elettrodomestico o un dispositivo elettronico. Occorre verificare concretamente se quel prodotto rientra negli atti europei richiamati dal Codice del consumo e quali specifiche di riparabilità gli siano applicabili.
Ricambi a prezzi che non scoraggino la riparazione
La riforma non si limita a imporre l’intervento al produttore. Cerca di rimuovere anche alcuni degli ostacoli che negli anni hanno reso complicato o economicamente poco conveniente aggiustare determinati dispositivi.
I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni interessati devono offrirli a prezzi ragionevoli, che non scoraggino la riparazione. Inoltre, i soggetti tenuti all’obbligo devono consentire ai consumatori di consultare gratuitamente online informazioni sui prezzi indicativi applicati per le normali riparazioni.
È un passaggio particolarmente rilevante perché il costo del singolo componente può incidere in maniera decisiva sulla convenienza dell’intervento. Un ricambio disponibile soltanto a un prezzo vicino a quello di un prodotto nuovo rischierebbe, infatti, di svuotare il diritto alla riparazione della sua utilità concreta.
Più spazio ai riparatori indipendenti
Un altro capitolo centrale riguarda il mercato dell’assistenza non ufficiale.
Il decreto vieta ai produttori di utilizzare clausole contrattuali oppure tecnologie hardware e software che impediscano la riparazione dei prodotti interessati, a meno che le limitazioni siano giustificate da ragioni legittime e oggettive, comprese quelle legate alla tutela della proprietà intellettuale.
In particolare, i fabbricanti non possono impedire ai riparatori indipendenti di impiegare ricambi originali, di seconda mano, compatibili oppure prodotti attraverso la stampa 3D, purché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle sulla proprietà intellettuale.
Il produttore, inoltre, non potrà rifiutare una nuova riparazione soltanto perché il bene è già stato precedentemente aperto o riparato da un soggetto diverso dalla propria rete di assistenza.
Per il consumatore resta quindi ferma la possibilità di rivolgersi al riparatore che preferisce. Il risultato atteso è una maggiore concorrenza nel settore dell’assistenza e, almeno nelle intenzioni della normativa europea, una pressione verso servizi più accessibili e prezzi più competitivi.
Un modulo europeo per sapere prima quanto costa e quanto bisogna aspettare
Per rendere più trasparente il rapporto tra cliente e riparatore viene introdotto anche il modulo europeo di informazioni sulla riparazione.
Il suo utilizzo è facoltativo per il riparatore, ma, quando viene adottato, permette di mettere nero su bianco prima della conclusione del contratto le condizioni principali del servizio: il prodotto e il difetto da riparare, il tipo di intervento previsto, il prezzo o le modalità con cui verrà calcolato, il costo massimo, i tempi necessari, l’eventuale disponibilità di un bene sostitutivo e i costi dei servizi accessori, come trasporto, rimozione o reinstallazione.
Il modulo deve essere fornito gratuitamente su un supporto durevole. Può tuttavia essere necessario eseguire prima una diagnosi del prodotto: in questo caso il riparatore può chiedere al consumatore di sostenerne il costo, ma deve informarlo preventivamente.
Una volta consegnato il modulo, le condizioni indicate non possono essere modificate per 30 giorni, salvo che consumatore e riparatore concordino un periodo più lungo. Se il cliente accetta l’offerta entro questo termine, la riparazione dovrà essere eseguita alle condizioni indicate. Se, dopo l’accettazione, il riparatore non effettua il lavoro, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per la diagnostica.
Garanzia legale: un anno in più se si sceglie di riparare
Accanto alle nuove regole sulle riparazioni fuori garanzia, il decreto interviene anche sulla garanzia legale di conformità. Ed è qui che occorre distinguere bene i due piani.
Quando un prodotto presenta un difetto di conformità mentre è ancora nel periodo di responsabilità del venditore e il consumatore sceglie la riparazione come rimedio, quel periodo viene esteso una sola volta di dodici mesi. Il venditore deve inoltre informare il cliente sia della possibilità di scegliere tra riparazione e sostituzione, nei casi consentiti dalla legge, sia dell’estensione collegata alla scelta della riparazione.
La misura serve chiaramente a rendere più interessante aggiustare un prodotto anziché sostituirlo: chi accetta la riparazione ottiene una tutela temporale aggiuntiva.
È importante, tuttavia, non confondere questa regola con l’obbligo di riparazione fuori garanzia. Sono due meccanismi diversi. La garanzia legale continua a riguardare il rapporto tra consumatore e venditore per un difetto di conformità; il nuovo diritto alla riparazione fuori dal periodo di responsabilità del venditore chiama invece in causa principalmente il fabbricante e riguarda soltanto i prodotti soggetti alle specifiche europee di riparabilità.
C’è inoltre una particolarità sulle date. Sebbene il decreto entri in vigore il 22 ottobre 2026, le modifiche riguardanti gli articoli del Codice del consumo sulla garanzia legale si applicano ai contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026. In altre parole, per questo specifico capitolo della riforma la data rilevante può precedere di quasi tre mesi l’entrata in vigore formale del decreto.
Arriva anche la piattaforma europea per trovare chi ripara
La riforma punta anche a rendere più semplice l’incontro tra domanda e offerta.
La direttiva europea prevede una piattaforma online europea per la riparazione, attraverso la quale i cittadini potranno individuare riparatori e, in determinati casi, operatori che vendono beni ricondizionati, acquistano prodotti difettosi per ricondizionarli oppure promuovono iniziative collettive di riparazione.
La Commissione europea dovrà sviluppare l’interfaccia comune entro il 31 luglio 2027. Le sezioni e le piattaforme nazionali dovranno consentire ricerche basate, tra l’altro, sul tipo di prodotto, sulla localizzazione dei servizi, sui tempi di intervento e sulla disponibilità di beni sostitutivi. L’utilizzo sarà gratuito per i consumatori.
Per l’Italia il punto di contatto nazionale sarà il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Nasce l’Osservatorio nazionale sulla riparazione
Il decreto italiano aggiunge inoltre un tassello che riguarda il monitoraggio del mercato: presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy viene istituito l’Osservatorio nazionale sulla riparazione.
Il suo compito sarà raccogliere informazioni sulle dimensioni e sull’andamento del settore, individuare le principali difficoltà incontrate da consumatori e imprese e analizzare le buone pratiche da diffondere. All’organismo possono partecipare rappresentanti delle amministrazioni, dell’AGCM, delle Camere di commercio, di enti tecnici e statistici, delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni delle imprese.
È un aspetto meno immediatamente visibile per chi acquista uno smartphone o un elettrodomestico, ma potrebbe avere un ruolo importante nel capire se la riforma riuscirà davvero a trasformare le abitudini di consumo e il mercato dell’assistenza.
Sanzioni fino a 50 mila euro, con possibile raddoppio
La nuova disciplina non si limita a indicare principi generali. Per la violazione degli specifici obblighi relativi al modulo informativo, alla riparazione e alle informazioni sui servizi sono previste sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione.
Nella determinazione dell’importo devono essere valutate, tra l’altro, la gravità e la durata della condotta e le condizioni economiche dell’autore. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo possono essere raddoppiati.
L’autorità competente è l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può accertare le violazioni, ordinarne la cessazione ed eliminarne gli effetti, ferma restando l’applicazione delle altre norme quando il comportamento costituisca un reato o una pratica commerciale scorretta.
Cosa cambia davvero per consumatori e imprese
Per i consumatori la novità più significativa è culturale prima ancora che giuridica: un prodotto guasto non dovrebbe più essere automaticamente considerato un prodotto arrivato alla fine della sua vita.
La disponibilità dei ricambi, la possibilità di rivolgersi anche a professionisti indipendenti, la maggiore trasparenza sui prezzi e l’estensione di dodici mesi della responsabilità del venditore quando si sceglie la riparazione possono rendere più conveniente mantenere in uso un bene invece di sostituirlo.
Non significa, però, che riparare sarà sempre gratis, che ogni oggetto sarà obbligatoriamente aggiustabile o che verrà meno la necessità di valutare il costo dell’intervento. Il concetto chiave introdotto dalla riforma è piuttosto quello della possibilità effettiva di riparare, senza barriere tecniche, commerciali o informative ingiustificate.
Per produttori, distributori, venditori e operatori dell’assistenza il cambiamento è altrettanto concreto. Occorre verificare quali prodotti rientrano nelle nuove disposizioni, aggiornare procedure e informazioni post-vendita, controllare le politiche sui ricambi e sulle tecnologie utilizzate per impedire accessi non autorizzati, organizzare i flussi della garanzia legale e assicurare che il consumatore riceva le informazioni previste dalla legge.
La posta in gioco va quindi oltre il singolo elettrodomestico o smartphone. Il diritto alla riparazione prova a intervenire sul modo in cui i beni vengono progettati, mantenuti e utilizzati nel tempo, trasformando la durabilità da semplice caratteristica commerciale in un elemento sempre più rilevante della tutela del consumatore.
La riuscita della riforma dipenderà adesso dalla sua applicazione concreta: dalla disponibilità reale dei ricambi, dai prezzi praticati, dalla facilità di accesso ai servizi indipendenti e dalla capacità di rendere conveniente una scelta che per anni, troppo spesso, è stata la più difficile delle due: riparare invece di comprare di nuovo.
Riferimenti normativi: Decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176 su Normattiva; Direttiva (UE) 2024/1799 su EUR-Lex.
