Ebbene si, la tredicesima mensilità obbligatoria è stata introdotta in Italia durante il periodo fascista.
Era il 5 agosto del 1937 quando venne inserito l’obbligo di pagare una mensilità differita nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: infatti venne creato ex novo l’art. 13 che ha sancito per la prima volta l’obbligo giuridico di pagare questa mensilità extra. Non esisteva un articolo precedente in cui fosse stata inserita in un secondo momento.
La sentite la fiera e roboante voce che rimbomba, ieri come oggi, nella testa e nei cuori dei fedelissimi della estrema destra nell’annunciarlo?
Potrebbe suonare più o meno così…
“Roma domina, il genio italico edifica! Mentre le democrazie plutocratiche e declinanti affondano nelle sabbie mobili delle loro sterili dispute parlamentari, l’Italia Fascista offre al mondo intero la granitica certezza delle sue realizzazioni sociali!
Sotto il vigile e provvido sguardo del Duce, la macchina corporativa dello Stato Nazionale-Sindacale segna una nuova, memorabile tappa sulla via del progresso e della giustizia corporativa!
È il cinque d’agosto dell’anno quindicesimo dell’Era Fascista
Cancellata per sempre l’umiliante elemosina del vecchio mondo liberale! L’Articolo Tredici del nuovo patto dell’industria non è una concessione, ma il giusto e meritato riconoscimento alla feconda opera dell’intelletto tecnico e amministrativo! La mensilità aggiuntiva, che la volontà del Regime impone da oggi come legge inderogabile a favore dell’ardimentosa schiera degli impiegati d’officina, sorge a perenne testimonianza di una solidarietà nazionale che non conosce tentennamenti!
Una massa imponente di energie e di rinnovato potere d’acquisto si riverserà, nel prossimo solstizio d’inverno, nelle vene pulsanti del commercio patrio, a scorno delle inique sanzioni societarie che vorrebbero piegare, invano, l’indomita autarchia della Nostra Patria!”.
Ebbene si, il fascismo ha creato l’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e si compiace ancora oggi di raccontarselo cosi, con quella voce sbarazzina da Istituto Luce e fare bellimbusto alla mussolina.
Tornando all’analisi storica e abbandonando la propaganda dell’epoca, la realtà dei fatti era profondamente diversa da quella dipinta dal regime: dietro i proclami di “giustizia sociale”, la nascita della tredicesima nel 1937 fu un provvedimento fortemente discriminatorio, destinato a una strettissima minoranza della popolazione lavorativa.
La misura, infatti, escludeva la stragrande maggioranza degli italiani che mandavano avanti l’economia del Paese.
La norma vincolava unicamente i datori di lavoro appartenenti alla confederazione fascista degli industriali, in pratica la Confindustria dell’epoca, e tutelava solo i lavoratori rappresentati dalla Confederazione fascista degli impiegati dell’industria.
Gli operai invece, pur lavorando nelle stesse identiche fabbriche e per gli stessi padroni degli impiegati, vennero lasciati fuori dal provvedimento per motivi di bilancio aziendale.
Il contesto politico dell’accordo che vide l’introduzione dell’articolo 13 era piuttosto evidente: bilanciare il forte scontento della classe media urbana.
Nel 1936, infatti, la svalutazione della lira e le sanzioni economiche internazionali contro l’Italia, dovute alla Guerra d’Etiopia, avevano causato una forte inflazione e la perdita del potere d’acquisto dei salari.
L’imposizione di una mensilità extra agli industriali servì al regime per placare le tensioni sociali senza gravare sulle casse dello Stato.
L’introduzione asimmetrica della tredicesima mensilità ha agito come un potente acceleratore di frammentazione socio-antropologica, cristallizzando le distanze culturali, psicologiche e materiali tra la borghesia impiegatizia e il proletariato urbano. Nel disegno corporativo, il salario cessò di essere un mero corrispettivo economico per trasformarsi in uno strumento di stratificazione identitaria e di gerarchizzazione antropologica del cittadino.

Questo divario si è manifestato principalmente attraverso tre dinamiche:
La sacralizzazione del “colletto bianco”: L’esclusività del beneficio ha conferito agli impiegati uno status di superiorità morale ed intellettuale rispetto alla manovalanza. L’impiegato non era più solo chi lavorava seduto, ma colui che lo Stato riconosceva come depositario di bisogni culturali e di una dignità sociale superiore, contrapposta alla mera forza bruta dell’operaio.
La temporalità del consumo e del rito: La mensilità extra a dicembre ha riconfigurato l’antropologia del Natale e delle tappe festive. Mentre le famiglie degli impiegati potevano accedere ai rituali del consumo borghese, dei regali e del benessere domestico, le famiglie operaie restavano ancorate a un’economia di pura sussistenza. Questa disparità festiva ha reso visibile e umiliante il confine della propria appartenenza di classe nel momento più comunitario dell’anno.
La spaccatura della solidarietà urbana: Premiando selettivamente la classe media, il regime ha disinnescato la potenziale coesione tra i lavoratori dell’officina e quelli dell’amministrazione. Gli impiegati, gratificati dalla transazione, hanno sviluppato un senso di lealtà verso lo status quo e una percezione di alterità rispetto agli operai, percepiti come una massa distinta e subalterna, spezzando i legami di mutuo soccorso nei quartieri delle città industriali.
Questo divario antropologico ha lasciato un’impronta profonda nella cultura italiana, alimentando per decenni un diffuso senso di subalternità e risentimento di classe. Una frattura che i movimenti sindacali del dopoguerra hanno dovuto ricucire con grande fatica, partendo proprio dalla rivendicazione della tredicesima come diritto universale.
Solo con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la caduta del fascismo si ebbe l’inizio della democratizzazione della tredicesima, che si trasforma progressivamente da privilegio per pochi a diritto universale per tutti i lavoratori italiani.

Il 27 ottobre 1946, viene siglato un accordo interconfederale storico tra i sindacati e la Confindustria.
Tale accordo stabilisce che la “gratifica natalizia”, non ancora chiamata ufficialmente tredicesima nel testo, spetta di diritto anche a tutti gli operai del settore industriale. L’importo viene fissato in 200 ore di tiro per gli operai, equiparandoli di fatto alla mensilità degli impiegati.
Nonostante l’accordo del 1946 però, molti settori, tra cui commercio, agricoltura e artigianato, restavano ancora esclusi o regolati da contratti frammentari.
La svolta definitiva avviene con la Legge Vigorelli, cioè la Legge n. 741 del 1959, che autorizza il Governo a recepire i contratti collettivi per dare loro forza di legge su tutto il territorio nazionale.
In attuazione di questa delega, viene emanato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 28 luglio 1960.
Questo atto giuridico estende l’obbligatorietà della tredicesima mensilità a tutti i lavoratori subordinati d’Italia, indipendentemente dal settore economico, dalle dimensioni dell’azienda o dalla qualifica, intesa come quella di operaio, impiegato, quadro e dirigente.
La tredicesima diventa così, a tutti gli effetti, una legge dello Stato italiano e, pertanto, costituzionalmente garantita in modo indiretto, attraverso l’interpretazione dei principi fondamentali sul lavoro.
La Corte Costituzionale e i giudici del lavoro hanno blindato questo diritto agganciandolo direttamente all’Articolo 36 della Costituzione italiana, che stabilisce due concetti chiave:
Proporzionalità: Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.
Sufficienza: La retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
In sintesi, pur non essendoci scritto “il lavoratore ha diritto alla tredicesima” nel testo della Costituzione, la tredicesima gode di una tutela costituzionale riflessa.
Nessun contratto individuale o legge ordinaria potrebbe eliminarla per un lavoratore dipendente, perché l’Articolo 36 ne garantisce l’intangibilità come parte essenziale del salario minimo dignitoso.
E a proposito di salario minimo…
Il testo sul “salario giusto” è diventato legge in via definitiva il 24 giugno di quest’anno, dopo che il Senato ha approvato la conversione del Decreto-legge Primo Maggio (D.L. n. 62/2026).
Tuttavia, è fondamentale chiarire che questa norma non introduce un salario minimo fisso per legge.
Il salario giusto non c’entra nulla con la dignità del lavoratore e la giustezza salariale.
La differenza tra salario minimo e salario giusto si traduce infatti, sul piano tecnico-giuridico, nella sostituzione di una certezza matematica con una delega politica.
L’inganno tecnico della legge sul “salario giusto” risiede nell’aver agganciato la soglia di dignità ai Contratti Collettivi Nazionali anziché a una cifra fissa:
Salario minimo (Soglia erga omnes): Stabilisce un limite numerico invalicabile per legge (es. 9€/ora). È un diritto soggettivo perfetto, immediatamente azionabile dal lavoratore e facilmente controllabile dall’Ispettorato del Lavoro.
Salario giusto (Concetto indeterminato): Rimanda al Trattamento Economico Complessivo (TEC) dei contratti leader. Giuridicamente, questo sposta la determinazione del minimo salariale dal Parlamento ai sindacati e alle associazioni datoriali.
L’arbitrio del sistema si manifesta su tre livelli normativi…
Legittimazione dei salari di povertà: Molti CCNL firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi prevedono paghe base tabellari inferiori ai 7 euro lordi l’ora (come nei settori della vigilanza privata o dei servizi fiduciari). Elevando il CCNL a parametro di legge, lo Stato legalizza paradossalmente salari sotto la soglia di povertà, rendendo immune l’azienda da eventuali ricorsi basati sull’Articolo 36 della Costituzione.
L’illusione del TEC: Il Trattamento Economico Complessivo gonfia la cifra oraria sommandovi la tredicesima, il TFR e il welfare aziendale. Tecnicamente, il datore di lavoro può corrispondere una paga oraria reale bassissima, purché la somma differita a fine anno (tredicesima) riallinei il bilancio formale ai minimi del CCNL
Inversione dell’onere probatorio: Con un salario minimo a cifra fissa, la violazione è documentale (basta la busta paga). Con il “salario giusto”, la conformità al TEC richiede complessi calcoli comparativi tra diverse voci contrattuali, costringendo il lavoratore a una causa civile contro l’azienda per dimostrare la non equivalenza dei contratti.
In conclusione, smontare la retorica della “fissazione dei diritti” da parte del fascismo non è una presa di posizione ideologica, ma un rigoroso atto di verità storica e giuridica: il regime non ha inventato la tredicesima come atto di generosità universale, ma ha semplicemente codificato per legge un costume già esistente nelle aziende più illuminate, usandolo come strumento di sottomissione politica per separare i lavoratori e garantire il profitto della grande industria.

Questo trucco del passato trova oggi un parallelo perfetto nella recente riforma del “salario giusto”:
Nel ’37 si concesse la mensilità aggiuntiva solo ai colletti bianchi per comprare la fedeltà della classe media e spaccare il fronte della solidarietà dei lavoratori, lasciando la massa operaia nella precarietà.
Si sbandiera la formula del “salario giusto” ancorata ai contratti collettivi nazionali per evitare l’introduzione di una soglia minima oraria invalicabile, legalizzando di fatto contratti leader che mantengono milioni di lavoratori sotto la soglia di povertà.
In entrambi i casi, la tecnica del potere non cambia: si sostituisce un diritto universale, trasparente e matematico con un meccanismo burocratico e corporativo. Ieri come oggi, la retorica delle “conquiste sociali” serve a mascherare un’architettura giuridica che tutela le compatibilità economiche delle imprese anziché la dignità e il potere d’acquisto dei cittadini.
Mettiamocelo in testa: il fascismo non ha inventato niente di buono. Il fascismo in Italia è divisivo e fuori legge. O almeno lo è per chi riflette la sua italianità nel giuramento prestato alla Bandiera e alla Costituzione e per tutti quei cittadini che si sentono vincolati a un intimo codice morale incentrato su valori quali equitá sociale, legalità e coraggio civili, oltre che rispettosi di tutti i diritti umani.


