Le società che intendono applicare l’Ires del 20% sul reddito imponibile 2025, oltre a non aver distribuito più del 20% dell’utile 2024, devono raggiungere gli ulteriori due obiettivi:
- investimenti minimi;
- incremento occupazionale.
Inoltre, per l’accesso all’Ires premiale l’interconnessione degli investimenti deve permanere per oltre la metà del quinquennio di sorveglianza ma può effettuarsi anche successivamente alla data dell’acquisto.
Se si tratta di beni con caratteristiche 5.0, oltre alla condizione di interconnessione occorre una riduzione dei consumi della struttura produttiva o dei singoli processi rispettivamente del 3 o del 5 per cento.
Con riferimento agli investimenti, si considerano quelli effettuati tra il 1° gennaio 2025 e il termine per la presentazione del modello Redditi 2026 in cui comparirà l’agevolazione (31 ottobre 2026).
La data di effettuazione si individua secondo i criteri dell’articolo 109 del Tuir:
- consegna o spedizione;
- ultimazione, per i beni realizzati in appalto;
- momento di trasferimento della proprietà, se successivo.
Il costo rilevante, che deve superare le soglie minime di accesso, si determina in base all’articolo 110 del Tuir e comprende gli oneri accessori.
Stando a precedenti interpretazioni delle Entrate, circolare 4/E/2017, la quantificazione si effettua al lordo di eventuali contributi in conto impianti (come i tax credit 4.0 o 5.0) ed a prescindere da come verranno contabilizzati.
I beni devono avere le caratteristiche Industria 4.0 o Transizione 5.0 ed essere interconnessi al sistema di gestione aziendale.
L’interconnessione deve permanere per oltre la metà del cosiddetto periodo di sorveglianza, durante il quale i beni non devono essere ceduti o delocalizzati all’estero.
Parliamo, dunque, del periodo che va dalla data di acquisto alla fine del quinto esercizio successivo.
- 31 dicembre 2030 per gli investimenti del 2025
- 31 dicembre 2031 per quelli del 2026.
In caso di cessione, si può mantenere l’agevolazione effettuando un investimento sostitutivo (costo e caratteristiche tecniche non inferiori) entro la fine dell’esercizio di vendita.
La destinazione a strutture estere si considera “stabile” se permane per oltre la metà di ciascun esercizio del periodo di sorveglianza.
La cessione (salvo investimento sostitutivo) o la dimissione, anche solo di una modesta parte degli investimenti, fa decadere in toto dall’agevolazione: l’Ires risparmiata (4%) va riversata integralmente.
Sussistendo questo il requisito della “permanenza” che si qualifica più come causa di decadenza che non come condizione di accesso), l’interconnessione può essere realizzata anche successivamente all’effettuazione dell’investimento e dunque anche dopo il 31 ottobre 2026 (purché i beni, già al momento dell’acquisto e prima dell’entrata in funzione, posseggano i requisiti tecnici necessari per realizzarla).
Se l’interconnessione dovesse slittare ad un momento successivo a quello di presentazione del mod. Redditi 2026, la società dovrà, alternativamente:
- applicare la riduzione di aliquota nel presupposto che si verifichi poi la condizione, salvo riversare l’imposta in caso contrario;
- (oppure) assoggettare provvisoriamente il reddito al 24%, presentando poi una dichiarazione integrativa a favore nel momento in cui l’interconnessione sarà attuata.
Per applicare l’Ires premiale non sono richieste le comunicazioni ex ante o ex post previste invece
per l’ottenimento dei crediti di imposta.
Neppure è necessario il richiamo in fattura della norma agevolativa sui tax credit.
Esempio: Alfa Spa per accedere all’Ires premiale, effettua un investimento in un macchinario con caratteristiche Industria 4.0, con consegna e fatturazione in data 1° novembre 2025.
L’entrata in funzione e l’interconnessione del macchinario si realizzano in data 1° dicembre 2025.
Il periodo di sorveglianza, previsto dall’articolo 7 del Dm, va dal 1° novembre 2025 al 31 dicembre 2030 con una durata di 62 mesi.
L’interconnessione deve essere mantenuta per oltre 31 mesi, a partire dall’1 dicembre 2025.
I beni devono essere interconnessi alla rete di gestione almeno fino a luglio 2028 (32° mese successivo a quello di interconnessione).