La Legge annuale sulle PMI riattiva per il triennio 2026-2028 la detassazione degli utili destinati ai programmi comuni di rete. Un ritorno atteso, che però si muove tra plafond ridotti, rinvio ai decreti attuativi, esclusione delle reti-soggetto e incertezza sull’accesso dei professionisti.
Il contratto di rete torna al centro della strategia legislativa per la crescita delle piccole e medie imprese. Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, il legislatore ha reintrodotto un’agevolazione fiscale per le imprese che sottoscrivono o aderiscono a una rete, ripescando uno schema già sperimentato negli anni passati: una quota degli utili accantonati per finanziare il programma comune può non concorrere alla formazione del reddito. La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026.
L’impianto non nasce da zero. La nuova misura richiama in modo evidente il precedente modello previsto dall’art. 42 del D.L. n. 78/2010, che già premiava le imprese capaci di destinare risorse proprie al rafforzamento della rete. Il legislatore del 2026, più che innovare, ha scelto di rimettere in moto uno strumento noto, adattandolo al nuovo contesto economico e industriale.
La logica del beneficio è chiara: niente premio per le aggregazioni solo formali. Gli utili devono essere accantonati in apposita riserva, destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare e utilizzati per realizzare, entro l’esercizio successivo, gli investimenti previsti dal programma comune di rete. Il tutto, inoltre, deve poggiare su una preventiva asseverazione. Il vantaggio è quindi subordinato a una rete vera, operativa, finalizzata a un progetto concreto.
Sul piano economico, il segnale alle PMI è positivo. In un sistema produttivo frammentato, dove molte imprese restano troppo piccole per affrontare da sole innovazione, internazionalizzazione e transizione digitale, il contratto di rete torna a essere utilizzato come leva di politica industriale. La norma rilancia l’idea che crescere non significhi solo fondersi o incorporarsi, ma anche cooperare in modo stabile senza perdere autonomia giuridica e imprenditoriale.
Ma la nuova corsa alle aggregazioni parte con più di un freno. Il primo è numerico: il beneficio è riconosciuto entro il limite di 1 milione di euro annui per impresa, ma soprattutto entro un plafond complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Per una misura nazionale rivolta a una platea ampia, non è una dotazione elevata. Il rischio è che l’incentivo, pur teoricamente interessante, finisca per avere una portata pratica più contenuta del previsto.
Il secondo limite è procedurale. La legge rinvia a un decreto attuativo del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia delle entrate. Questo significa che la norma primaria ha riaperto il canale dell’agevolazione, ma non ha ancora completato il quadro operativo. E quando un beneficio fiscale dipende da passaggi attuativi ulteriori, il tempo della legge non coincide mai davvero con il tempo dell’impresa.
C’è poi una scelta che farà discutere: l’esclusione espressa delle reti che acquistano soggettività giuridica. Il legislatore, in sostanza, premia la rete-contratto “leggera”, ma lascia fuori la rete-soggetto, cioè la forma più strutturata e spesso più evoluta della cooperazione tra partecipanti. È una linea che probabilmente mira a contenere il costo dell’incentivo e a restringerne il perimetro, ma che sul piano sistematico appare in controtendenza rispetto all’obiettivo dichiarato di favorire aggregazioni stabili e competitive.
Ancora più delicato è il capitolo professionisti. Qui serve una distinzione netta. I professionisti non sono esclusi in via generale dal contratto di rete: la Legge n. 81/2017 consente loro di costituire reti tra professionisti e di partecipare a reti miste, e la circolare MISE n. 3707/C del 30 luglio 2018 ha affrontato proprio questo terreno. Tuttavia, la nuova agevolazione del 2026 è scritta in termini riferiti alle sole imprese e agli utili destinati dalle imprese. Il risultato è un perimetro fiscale più stretto rispetto a quello civilistico-organizzativo: i professionisti possono stare nella rete, ma non sono espressamente ricompresi tra i beneficiari dell’incentivo.
Ed è qui che emerge uno dei paradossi più evidenti della riforma. La stessa prassi ministeriale del 2018 aveva già segnalato difficoltà di pubblicità legale per le reti professionali pure, indicando come praticabile soprattutto la soluzione delle reti miste dotate di soggettività giuridica. Ma proprio le reti con soggettività giuridica, oggi, sono escluse dal nuovo bonus fiscale. In altre parole: l’ordinamento apre ai professionisti sul piano della partecipazione, ma la norma agevolativa del 2026 restringe il campo sul piano tributario.
Il confronto con il vecchio incentivo del 2010 conferma che il nuovo regime è, in fondo, una riattivazione più selettiva di un impianto già noto. Restano la detassazione degli utili accantonati, il vincolo di riserva, la fruizione in sede di saldo e il tetto individuale di 1 milione di euro. Cambia, però, il quadro complessivo: il plafond oggi è contenuto, il filtro procedurale resta forte e l’esclusione delle reti-soggetto è ora espressa in modo chiaro.
Il legislatore ha scelto di rimettere in circolo un incentivo che parla la lingua giusta: collaborazione, investimenti condivisi, crescita dimensionale senza perdita di identità. Ma lo ha fatto con una cautela che rischia di depotenziare il messaggio. La nuova agevolazione sulle reti c’è, ma somiglia più a una apertura sorvegliata che a una vera scommessa sull’aggregazione. Per le PMI può diventare un’opportunità concreta, purché sappiano muoversi tra vincoli, riserve e tempi stretti. Per i professionisti, invece, resta la sensazione di essere rimasti sulla soglia: abbastanza dentro per partecipare, non abbastanza dentro per beneficiare davvero.
