Ă previsto che il Ministro dellâEconomia e delle Finanze puĂČ modificare annualmente la misura del saggio di interesse sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato, di durata non superiore a dodici mesi, e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nellâanno.
Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per lâanno successivo.
In ottemperanza di tanto il Ministro dellâEconomia e delle Finanze con il Decreto del 29 novembre 2023 ha ridotto, a decorrere dal primo gennaio 2024, il saggio di interesse legale che passa dal 5% al 2,5%.
Ricordiamo che gli interessi legali si applicano a unâampia casistica debitoria, stante la sua funzione risarcitoria. Alle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro Ăš collegata la debenza del pagamento degli interessi costituendo, questi, unâobbligazione accessoria allâobbligazione principale.
Distinguiamo gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) da quelli moratori (art. 1224 c.c.).
I primi, quelli corrispettivi, sono dovuti dal debitore per il godimento di una somma di denaro, quelli moratori, invece, sono dovuti in caso di inadempimento di una obbligazione pecuniaria da parte del debitore a titolo di risarcimento del danno.
PiĂč di trenta anni fa, e precisamente nellâanno 1990, il saggio dellâinteresse legale fu fissato nella misura del 10%, poi scese al 5% nellâanno 1997 e via via a scendere con punte minime negli anni 2010 fissato nella misura dellâ1%, fino a toccare la soglia minima del 0,20% nellâanno 2016 e addirittura del 0,05% nellâanno 2020 e del 0,01% nellâanno 2021.
Nellâanno 2022 il saggio fu fissato al 1,25% e nel 2023 nella misura del 5%.
Dal 2024 sarĂ del 2,5%.
Di seguito si riporta il Decreto del Ministro dellâEconomia e delle Finanze
DECRETO 29 novembre 2023
Determinazione del saggio degli interessi legali. (23A06669) GU Serie Generale n. 288 del 11.12.2023
IL MINISTRO DELLâECONOMIAÂ E DELLE FINANZE
 Visto lâart. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui allâart. 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dellâeconomia e delle finanze puĂČ modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nellâanno;
 Visto il proprio decreto 13 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2021, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali Ăš stata fissata al 5 per cento in ragione dâanno, con decorrenza dal 1° gennaio 2023;
 Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
 Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso dâinflazione annuo registrato;
 Ravvisata lâesigenza, sussistendone i presupposti, di modificare lâattuale saggio degli interessi;
Decreta:
Art. 1
La misura del saggio degli interessi legali di cui allâarticolo 1284 del codice civile Ú fissata al 2,50 per cento in ragione dâanno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.
Il presente decreto sarĂ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2023
Il Ministro: Giorgetti