Nell’ordinamento giuridico italiano, la grazia rappresenta una prerogativa eccezionale che l’Articolo 87 della Costituzione affida in via esclusiva al Presidente della Repubblica. Come solennemente codificato dalla sentenza n. 200 del 2006 della Corte Costituzionale, il suo scopo è unicamente umanitario: mitigare il rigore della legge penale quando la sanzione urta in concreto contro il senso di umanità, o a fronte di condizioni personali drammatiche non risolvibili con gli ordinari strumenti penitenziari. Storicamente, i Capi di Stato hanno esercitato questo potere con estrema parsimonia. Il Presidente Sergio Mattarella ha mantenuto una linea di rigorosa eccezionalità, respingendo circa il 60% delle istanze. Nei rari decreti di accoglimento, il Quirinale ha risposto a rigidi criteri oggettivi: patologie gravi incompatibili con la cella, contesti di drammatica disperazione familiare, o precise ragioni di pacificazione internazionale, come nel caso degli agenti CIA condannati per la vicenda Abu Omar. L’elemento comune a questi precedenti era la presenza di una sofferenza detentiva reale e già in corso.
La concessione del provvedimento di clemenza in favore di Nicole Minetti – condannata in via definitiva a 3 anni e 11 mesi di reclusione per i rimborsi della Regione Lombardia e il processo Ruby – introduce una vistosa anomalia rispetto a questa prassi: una pena mai scontata in carcere. Avendo una sanzione complessiva inferiore ai quattro anni, l’ordinamento ha permesso alla condannata di attendere l’esito delle misure alternative in totale libertà. L’intervento della clemenza prima ancora dell’inizio dell’esecuzione della pena solleva complessi interrogativi sulla ratio stessa dell’istituto.

I sostenitori del provvedimento evidenziano la presenza di un dossier istruttorio basato su urgenti motivi familiari, legati alla necessità di assistere un minore straniero affetto da gravi patologie. Tuttavia, sul piano del diritto positivo, l’ordinamento penitenziario ordinario disponeva già di strumenti idonei a tutelare il bambino, quali l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare. L’attivazione dello strumento presidenziale, in presenza di rimedi ordinari, rischia di creare una disparità di trattamento rispetto a migliaia di genitori in condizioni analoghe che scontano le misure della magistratura di sorveglianza. Inoltre, sul piano istituzionale, l’Articolo 89 della Costituzione impone la controfirma del Ministro della Giustizia, che ne assume la responsabilità politica. Avallando una concessione priva del requisito dell’immanenza della pena prima del completamento degli accertamenti internazionali sull’adozione, il Ministero ha esposto la firma della più alta carica dello Stato a uno scrutinio pubblico destabilizzante, incrinando la percezione di terzietà dell’atto.
Dalla clemenza istituzionale alla legittima difesa
Se il caso Minetti evidenzia una flessione nell’applicazione della prassi costituzionale, il dibattito attorno alla figura di Mario Roggero sposta l’analisi sul terreno delle riforme penali e della certezza del diritto. Il gioielliere di Grinzane Cavour è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio volontario di Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli, e per il tentato omicidio di Alessandro Modica. Le forze politiche di maggioranza hanno invocato per Roggero l’applicazione della grazia, motivandola con il grave stato di shock psicologico derivante dal trauma delle rapine subite.
L’improponibilità giuridica di tale richiesta emerge tuttavia dall’analisi dello stesso quadro normativo vigente, e in particolare della Legge n. 36 del 2019 sulla legittima difesa. Quella riforma, pur introducendo la presunzione assoluta di proporzionalità tra difesa e offesa all’interno dei luoghi di lavoro, ha rigidamente circoscritto la punibilità all’esistenza di un pericolo immanente per l’incolumità fisica o i beni. La norma esclude tassativamente la legittima difesa quando il pericolo è cessato. Nel caso in specie, i filmati di sorveglianza e i riscontri balistici hanno accertato che i rapinatori avevano già abbandonato il locale, erano disarmati e stavano fuggendo a bordo di un’autovettura. Inseguendoli in strada e scaricando il caricatore contro persone in ritirata, l’imputato ha configurato un’azione d’impeto autonoma e successiva.
La difesa politica del commerciante ha sollevato interrogativi sulla misurabilità del trauma emotivo, domandando pubblicamente se sia possibile quantificare con il codice in mano il momento esatto in cui cessa una minaccia. L’ordinamento italiano, in realtà, prevede già risposte precise a questo interrogativo: i tre gradi di giudizio hanno ampiamente soppesato la componente psicologica e i precedenti traumi subiti dall’imputato, concedendo attenuanti generiche che hanno evitato la condanna all’ergastolo. Pretendere la grazia alterando questi presupposti fattuali significherebbe chiedere al Capo dello Stato di smentire l’efficacia interpretativa della stessa legge sulla sicurezza scritta dal legislatore.
La mappa dell’empatia selettiva
Le incongruenze interpretative si amplificano quando l’analisi si estende dal caso specifico alle grandi riforme penali dell’ordinamento interno. La dottrina della comprensione psicologica e dell’attenuante del trauma, invocata per le categorie produttive, scompare dai programmi di riforma quando i soggetti interessati non appartengono ai bacini di riferimento della maggioranza di governo. Si delinea così un modello sanzionatorio asimmetrico:
Le madri detenute: Parallelamente alle richieste di clemenza per motivi familiari nel caso Minetti, le recenti linee guida normative hanno spinto per l’abolizione del rinvio obbligatorio della pena per le donne incinte o con figli neonati sotto un anno. Il principio della certezza della pena prevale in questo caso sulla tutela del minore, esponendo i neonati alla permanenza in cella o alla separazione coatta.
La criminalizzazione del disagio: Di fronte alla marginalità delle periferie o alle manifestazioni di dissenso, la risposta istituzionale si è strutturata sul massimo rigore. Il Decreto Caivano ha abbassato l’età per l’applicabilità delle misure cautelari per i minorenni, mentre le riforme sulla sicurezza hanno introdotto pesanti sanzioni penali per i blocchi stradali e le proteste pacifiche, escludendo l’analisi delle componenti di disagio sociale.
La gestione carceraria e migratoria: Il sovraffollamento cronico e l’alto tasso di suicidi negli istituti di pena non hanno prodotto un’estensione delle misure alternative di reinserimento. Medesimo approccio rigido caratterizza la gestione dei flussi migratori, dove lo stato di necessità o la fuga da contesti di guerra vengono sanzionati con detenzioni amministrative prolungate nei CPR e con il sequestro delle navi delle organizzazioni umanitarie.

La proiezione sullo scacchiere internazionale
Questa asimmetria nell’applicazione del principio “chi sbaglia paga” trova una precisa corrispondenza anche sul piano delle relazioni geopolitiche internazionali, laddove la tutela della legalità formale cede il passo alle priorità diplomatiche. Nello scenario globale si registrano tre casi emblematici:
Il governo italiano ha manifestato profonde riserve di fronte ai provvedimenti della Corte Penale Internazionale (CPI). Quando l’Aja ha emesso un mandato di cattura globale contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu per crimini di guerra e contro l’umanità, l’esecutivo ha definito la decisione “di natura politica”, omettendo di dichiarare se l’Italia avrebbe adempiuto agli obblighi d’arresto derivanti dai trattati sottoscritti. Analogamente, le vicende legate alla cooperazione transnazionale indicano una flessione del rigore giudiziario: nel caso del generale libico Osama Al Masri, accusato dalla CPI di violazioni dei diritti umani nella prigione di Mitiga, le dinamiche interne ne hanno favorito la scarcerazione e il rimpatrio, privilegiando gli accordi strategici sul controllo dei flussi migratori rispetto alla giurisdizione internazionale. Infine, l’adesione acritica della destra italiana alla linea difensiva di Donald Trump – che ha sistematicamente qualificato i propri processi penali come una “persecuzione del deep state” – conferma lo sdoppiamento della cultura legale: l’efficacia dei tribunali viene riconosciuta quando colpisce la criminalità comune, ma contestata quando incide sui leader del sovranismo globale.
Lo sdoppiamento dello Stato di diritto
L’analisi sistematica di queste vicende evidenzia un paradosso strutturale nella gestione dell’ordine pubblico in Italia. Sebbene l’attuale classe dirigente abbia guidato il Ministero dell’Interno per 17 degli ultimi 25 anni – plasmandone direttamente le politiche e l’organizzazione carceraria – la narrazione ufficiale continua a imputare l’insufficiente sicurezza a passati lassismi giudiziari o all’operato della magistratura.
Questo sdoppiamento si manifesta sul territorio con una severità geometrica. A Lecco, quaranta cittadini rischiano sanzioni fino a 10.000 euro per aver espresso dissenso contro una commemorazione neofascista, a dimostrazione di una macchina sanzionatoria estremamente precisa nel punire le infrazioni formali del dissenso politico. La medesima precisione si disperde di fronte alle proposte di sanatoria per gli alleati di coalizione. Il caso limite è rappresentato dalla proposta di offrire l’immunità parlamentare tramite candidatura a Mario Roggero: un’ipotesi che si scontra con l’Articolo 28 del codice penale, il quale prevede l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per qualunque condanna definitiva superiore ai cinque anni.
La tendenza a utilizzare la grazia presidenziale e l’immunità come strumenti di pressione politica rivela una trasformazione profonda del concetto di legalità nel dibattito pubblico contemporaneo. La legge cessa di essere un quadro di regole universali e invalicabili, configurandosi come un recinto rigido destinato al contenimento delle marginalità sociali e, contemporaneamente, come un elastico flessibile da attivare a tutela del consenso politico.
